La Corte di cassazione sezione 5 con la sentenza numero 18414/2026 ha ricordato che l’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., con riferimento agli “adempimenti connessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice”, sancisce che “l’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’articolo 598-bis del codice, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti”..
La Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 ha precisato, con riferimento a tale disposizione, che, però, «si tratta di mera comunicazione “di cortesia”, senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza.
A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-bis cod. proc. pen., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 cod. proc. pen., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 41543 del 18/12/2025, non massimata; Sez. 6, 4830 del 18/11/2025, dep. 2026, non massimata).
Ciò posto, nel caso di specie, scaduto il termine per impugnare il 26 novembre 2025, giorno non festivo, coincidente con la scadenza del termine per impugnare di quindici giorni, stabilito dagli artt. 585, comma 1, lett. a) e 544, comma 1, cod. proc. pen. – computato a far data dal 12 novembre 2025, considerato che anche per il calcolo dei termini di impugnazione vale la norma generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874) -, il ricorso per cassazione è stato depositato il 28 novembre 2025.
