La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 13382/2026 sottolinea che il delitto di atti persecutori, postulando reiterate azioni di minaccia o molestia idonee a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura ovvero ad ingenerare un fondato timore per l’incolumità personale oppure ancora a costringere la parte lesa a modificare le proprie abitudini di vita, è funzionale alla salvaguardia della tranquillità psichica e della persona nella sua integrità, diversamente dal delitto di estorsione che, caratterizzandosi per la realizzazione, con violenza o minaccia, di un ingiusto profitto con altrui danno, è posto a tutela dell’inviolabilità del patrimonio e della libertà di autodeterminazione della vittima, sicché è configurabile tra di essi concorso formale e non rapporto di specialità, diversi essendone i beni giuridici tutelati, le finalità e l’elemento soggettivo.
