I refusi della Cassazione non sono roba per cuori deboli: il rigetto al posto dell’annullamento senza rinvio per prescrizione (Vincenzo Giglio)

Man sitting on a bench outdoors clutching chest with a pained expression

Tutti possono sbagliare, per carità.

E poi, chi sbaglia, riconosce l’errore e rimedia prima che può merita rispetto.

Quando sbaglia la Cassazione, tuttavia, il tempo necessario perché se ne accorga e rimedi assume le caratteristiche del dramma e mette a dura prova chi subisce le conseguenze dell’errore.

Così è se ci si aspetta un esito negativo per poi scoprire che è andata benone e lo stesso vale quando l’esito atteso è positivo e ci si trova di fronte a un verdetto che chiude a ogni speranza.

Il protagonista del primo caso vivrà giorni di contentezza o addirittura di esaltazione se il ricorso era di quelli fatti un po’ così, tanto per non avere rimpianti.

Il protagonista del secondo caso vivrà nel massimo sconforto e si sentirà vittima della peggiore ingiustizia che possa capitare a un essere umano.

Il provvedimento annotato in questo post rientra nella seconda tipologia.

Si parla di Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 18124/2026, 19/20 maggio 2026.

Vi si legge quanto segue:

rilevato che, per un evidente refuso, nel ruolo dell’udienza del 21 aprile 2026 è stato ‘caricato’ un dispositivo di rigetto del ricorso, laddove il Collegio aveva accertata l’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati per i quali si era proceduto nei confronti dell’imputato (prescrizione che, peraltro, era stata già indicata dalla Corte di appello di Roma in occasione della emissione del decreto di citazione al giudizio di secondo grado);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. va disposta la correzione del dispositivo come riportato nel ruolo di udienza;

P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emessa il 21/04/2024 nel procedimento R.G.N. XXX/2026, sostituendo il periodo “Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali” con il periodo “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione”.
Manda alla cancelleria perché provveda alla prescritta annotazione nel ruolo di udienza e alle comunicazioni di legge”.

L’errore è stato riconosciuto ed eliminato.

Il tempo tra la prima udienza del 21 aprile 2026 (quella della colpa) e la seconda udienza del 19 maggio 2026 (quella della riparazione), non deve essere stato il migliore che il ricorrente abbia mai avuto: questo solo ci sentiamo di dire.

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