L’illecito disciplinare del magistrato che affida indebitamente ad altri attività rientranti nei propri compiti: e se “l’altro” fosse una intelligenza artificiale? (Vincenzo Giglio)

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Il 21 maggio 2026 la rivista Questione Giustizia ha pubblicato “La responsabilità disciplinare del magistrato in caso di indebito ricorso all’intelligenza artificiale” di Rita Sanlorenzo, avvocata generale
della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Vi si legge testualmente quanto segue: (in primis, la redazione del provvedimento, anche attraverso l’individuazione e la delimitazione del supporto motivazionale consistente nel richiamo della giurisprudenza che si assume conforme alla soluzione adottata), pur dopo la decisione della controversia e la consacrazione di tale decisione in un dispositivo, eventualmente frutto di elaborazione collegiale. L’affidamento “indebito”, si ritiene, può realizzarsi in maniera eterogenea, anche mediante una condotta di fatto: ciò che rileva è che il magistrato dismetta una attività che invece rientra tra i doveri del suo ufficio per assegnarla ad altro soggetto che vi adempia senza una successiva verifica ed una supervisione postuma del titolare.
La giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM ha riconosciuto la sussistenza della violazione disciplinare nel caso in cui il contenuto predisposto dal collaboratore incaricato sia parzialmente ricavabile da attività non direttamente svolte dal giudice, ovvero questi ometta ogni effettivo controllo sul contenuto del provvedimento, anche nella parte che costituisce “necessaria diretta assunzione di responsabilità” da parte sua (CSM, Sez. disc., 11 febbraio 2010, n.30), ovvero ometta la preliminare specifica indicazione di direttive o la verifica della legalità dello schema del provvedimento.
Né pare che dalla dizione utilizzata dalla norma, che genericamente si riferisce all’affidamento ad “altri”, possa escludersi per l’appunto un’entità non riconducibile ad una persona, quale è un sistema di intelligenza artificiale. La giurisprudenza disciplinare non è ancora mai stata chiamata a pronunciarsi su questa specifica eventualità: ma il dato testuale, da cui risalta l’ampiezza del termine impiegato, sin qui ha indotto a ritenere che ricorre l’illecito in ogni caso di indebita delega a tutti quei soggetti, interni o esterni all’ordine giudiziario, che siano “altri” rispetto al magistrato autore dell’affidamento
“.

Confesso un certo smarrimento.

Non certo sulla possibile rilevanza della condotta del magistrato che attinga acriticamente a sistemi di intelligenza artificiale per attività interpretative e valutative che gli sono riservate in via esclusiva.

Penso tuttavia, e credo di non essere l’unico, che il termine “altri” debba essere esclusivamente inteso in riferimento ad esseri umani e si debba evitarne a tutti i costi l’estensione a software di IA, per quanto sofisticati possano essere.

Magari tra 5, 10 o 20 anni si potrà ma ora no.

A meno che l’Autrice abbia inteso come “altri” coloro che hanno progettato, istruito e testato l’IA di turno e magari anche tutti quelli che hanno prodotto le fonti alle quali la stessa attinge per dare risposte plausibili. Tutti costoro sono sì esseri umani ma è facile immaginare che il magistrato incolpato chiederebbe di identificarli e citarli a sua difesa. Decenni non basterebbero.

Un’ultima notazione: l’Autrice menziona l’inesistenza di precedenti nella giurisprudenza disciplinare ma non se ne fa turbare e con un piglio da pioniera procede dritta per la sua strada.

Un po’ di dubbio no?

Qualche perplessità neanche?

Magari qualche preoccupazione sui rischi che la formazione di un precedente come quello suggerito potrebbe avere se trovasse sostenitori entusiasti, disposti ad esportarlo per ogni dove, ivi compreso l’ambito penale?

Niente da fare, viviamo in un mondo che detesta le incertezze.

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