Misura cautelare adottata da giudice che si dichiari incompetente e trasmissione degli atti ad altro giudice ex art. 27 cod. proc. pen., rinnovazione da parte di quest’ultimo dell’ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza: Sezioni Unite e conflitto negativo di competenza (Redazione)

Le Sezioni Unite con la sentenza numero 19652 depositata il 29 maggio 2026 (allegata al post) hanno affermato che, in tema di competenza, non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.

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