La Cassazione penale Sesta Sezione con la sentenza numero 19439 depositata il 28 maggio 2026 (allegata al post), in tema di giudizio di appello, ha affermato che, per le impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024, la richiesta di partecipazione all’udienza di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata anche con l’atto di gravame.
In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che la norma di riferimento indica solo il termine ad quem entro il quale la richiesta deve essere presentata, ma non anche il termine a partire dal quale la facoltà difensiva può essere esercitata; che l’art. 601, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte possa disporre la trattazione orale in presenza prima che sia emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello; che, infine, consentire all’imputato di chiedere la trattazione partecipata già con l’atto di impugnazione non ha riflessi negativi né sull’organizzazione del processo, né sulla sua ragionevole durata.
Sul piano testuale, secondo l’art. 598-bis, comma 2, ” la richiesta … è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione cui all’art. 601 cod. proc. pen”.
Si tratta di un sintagma che, per il suo dato letterale, non si presta ad essere interpretato in senso univoco e non esclude la possibilità di ritenere che la richiesta venga formulata già prima della emissione del decreto di citazione; una norma polisemica che può testualmente essere interpretata anche nel senso che il legislatore abbia voluto indicare con l’espressione in questione solo il termine ad quem entro il quale la richiesta debba essere presentata – entro quindici giorni dalla notifica del decreto – ma non anche il termine a partire dal quale detta facoltà difensiva possa essere esercitata.
Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, non solo, non vi siano, per le ragioni indicate, dati testuali univoci che valorizzino i principi affermati dalla Corte di appello, e che, invece, in senso contrario alla opzione interpretativa che non si condivide, vi sia il dato testuale dell’art. 601, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale “quando la Corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, né è fatta menzione nel decreto di citazione”.
Dunque, alla Corte di appello è espressamente attribuito il potere di disporre, già prima che sia emesso il decreto di citazione, che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, cioè con trattazione orale in presenza.
Si tratta di un dato testuale obiettivo che depone nel senso che la richiesta di partecipazione possa essere formulata anche prima che sia emesso il decreto di citazione e, dunque, anche con l’atto di impugnazione.
Un dato testuale che sembra recepire le indicazioni contenute nella relazione illustrativa, laddove, come detto, si contemplava, nella prospettiva di una necessaria collaborazione, che la richiesta di trattazione orale potesse essere anticipata già con la presentazione dell’atto di impugnazione. Né pare sostenibile che la possibilità di disporre la partecipazione delle parti già prima della emissione del decreto di citazione sia limitata ai casi in cui sia la stessa Corte a disporre d’ufficio la trattazione orale per la «rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame> ovvero “nel caso di rinnovazione istruttoria”.
Si tratterebbe di una limitazione del potere della parte e della difesa non facilmente giustificabile; una limitazione dei tempi con cui la richiesta di trattazione orale debba essere presentata che inciderebbe, senza una plausibile ragione, sulle modalità con le quali può essere esercitato il diritto di difesa, tenuto conto, peraltro, che, in ragione dell’oggetto e dei possibili esiti del giudizio, alla Corte di appello è devoluto un giudizio autonomo e pieno sulla responsabilità penale, seppure nei limiti dei motivi.
