Bavaglio agli avvocati ciarlieri: bla bla bla e alla fine è arrivato l’ordine del giorno (Redazione)

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Nella seduta del 26 maggio la Camera dei deputati ha approvato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense è un intervento normativo destinato a incidere in maniera significativa sulla disciplina della professione di avvocato, volto a garantirne la libertà e l’indipendenza, ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione, nonché a riconoscere il ruolo essenziale della difesa tecnica quale presidio dei princìpi dello Stato di diritto e del giusto processo di cui all’articolo 111 della Costituzione;

in particolare, in base ai criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e aa) numero 1, i decreti legislativi dovranno prevedere rispettivamente che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione e che i tirocinanti siano formati al rispetto dei princìpi etici e delle regole deontologiche;

sono sempre più frequenti trasmissioni che si attribuiscono il compito di celebrare indagini e processi paralleli a quelli svolti nelle aule giudiziarie, rendendo noti gli atti giudiziari nella loro integralità, dalle informative alle ordinanze cautelari alle intercettazioni, ai verbali di sommarie informazioni, avviando su questi atti dibattimenti mediatici;

il processo mediatico genera indebite interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, condizionamento delle parti e dei testimoni, effetti irrimediabili sulla vita personale e sulla reputazione dei soggetti coinvolti;

l’articolo 114 del codice di procedura penale vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, a tutela dell’equilibrio tra diritto di cronaca, di cui all’articolo 21 della Costituzione, garanzie processuali, quali tra le altre, la presunzione di innocenza e la verginità cognitiva del giudice;

con sempre crescente frequenza si osserva la partecipazione di avvocati a trasmissioni televisive e ad altri contesti mediatici, nei quali vengono commentati atti di indagine nella loro integralità, determinando una significativa torsione delle regole di comunicazione giudiziaria;

a prescindere dalla valutazione su questa spettacolarizzazione, e sui suoi protagonisti, la condotta degli avvocati ospiti di trasmissioni in cui si dibattono casi giudiziari deve, in ossequio alle regole deontologiche, essere sempre improntata a lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, princìpi che non si esauriscono nell’attività processuale in senso stretto, ma permeano anche la dimensione pubblica e comunicativa della professione;

nel rapporto con i media, la deontologia opera come presidio di equilibrio: l’informazione sul processo e l’illustrazione delle ragioni difensive possono essere legittime, ma devono restare compatibili con la funzione dell’avvocatura e con la tutela dei diritti altrui,

impegna il Governo

in linea con le finalità dei princìpi di delega contenuti nel provvedimento in esame e richiamati in premessa, a valutare l’opportunità di individuare iniziative tese al monitoraggio relativo ai cosiddetti «processi mediatici».
9/2629-A/20(Testo modificato nel corso della seduta)Pittalis.

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