Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15118/2026, 6 novembre 2025/19 maggio 2026, ha chiarito che i protocolli che regolamentano la liquidazione dei compensi per i difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato non hanno efficacia vincolante ma persuasiva ed in ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali.
Nella liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il giudice è tenuto a conformarsi alla norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, che, prevedendo l’osservanza delle tariffe professionali “in modo che, in ogni caso, l’onorario e le spese liquidati non risultino superiori ai valori medi” delle stesse, ed attraverso tale richiamo lascia implicitamente salva l’inderogabilità dei minimi (così Cass. n. 2527/2012), in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014.
La Suprema Corte ha poi osservato, quanto ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, che essi hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise e sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l’impegno di cooperare per migliorare l’amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale.
Accanto alla responsabilità imputabile individualmente, sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell’organizzazione giudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente carico di una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministrazione della giustizia.
Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (v. Cass. n. 2527/2012 cit.; Cass. n. 29184/2023).
