Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti: integrato anche dall’introduzione di un cellulare senza scheda SIM (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16580/2026, 26 marzo/8 maggio 2026, ha chiarito che integra gli estremi del delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenutil’introduzione di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM, in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile ad una persona detenuta.

Il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenutiè stato oggetto di plurime pronunce che, sia pur esaminando fattispecie non del tutto sovrapponibili tra di loro, hanno privilegiato un’interpretazione letterale della norma, ritenendo che l’illecito sussiste solo a fronte dell’introduzione in carcere di un telefono cellulare, pienamente funzionante, non essendo sufficiente la mera disponibilità di parti di esso, ovvero della sola SIM card.

Si è affermato che non è configurabile il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l’idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie (Sez. 6, n. 25746 del 13/5/2025, Rv. 288187).

Alla medesima conclusione si è giunti nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda SIM, non essendo consentita l’interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie (Sez. 6, n. 42941 dell’11/9/2024, Rv. 287262).

In senso parzialmente difforme si colloca altra pronuncia, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo dei cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della “res” (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289329).

A seguito delle suddette pronunce, invero concernenti fattispecie non del tutto assimilabili a quella in esame, la giurisprudenza di legittimità si è specificamente pronunciata sull’ipotesi in cui l’introduzione in carcere ha avuto ad oggetto un cellulare, completo di tutti i suoi componenti, ma privo della SIM card.

Il reato previsto dall’art. 391-bis cod. pen. sanziona chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito di tali strumenti, inoltre, viene sanzionata anche la condotta del detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo.

A fronte della chiara descrizione della condotta materiale, qualche dubbio interpretativo è sorto in ordine all’interpretazione della locuzione “apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni’.

La norma incriminatrice che prevede l’introduzione indebita di uno di tali strumenti di comunicazione in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile a persona detenuta, individua la messa in pericolo del bene protetto a fronte della disponibilità di un dispositivo, integro e funzionante, di per sé idoneo ad effettuare comunicazioni, prescindendo dalla contestuale capacità di connessione alla rete, tanto più che è prevista l’ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all’uso degli strumenti di comunicazione (art.391- ter, comma 3, cod. pen.).

È stato correttamente osservato come l’accesso alla rete è un requisito ulteriore, che può essere conseguito anche in assenza di scheda SIM, sia mediante l’utilizzo di schede digitali, che non presuppongono la fisica introduzione della scheda nel dispositivo, come pure mediante il collegamento alla rete messa a disposizione da altri soggetti.

Del resto, ove si ritenesse che il reato possa essere configurato solo ed esclusivamente in presenza di un dispositivo integro, completo di tutti i suoi componenti e dotato di SIM, la ratio della norma verrebbe irrimediabilmente elusa, essendo fin troppo agevole l’introduzione separata dei vari componenti e il successivo assemblaggio.

In conclusione, pertanto, si ritiene che debba condividersi il principio di diritto secondo cui integra gli estremi del delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. l’introduzione di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM, in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile ad una persona detenuta (Sez. 6, n. 14887 del 12/3/2026, n.m.; Sez. 6, n. 1479 del 12/3/2026, n.m.).

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