Procedimento di riparazione: l’inutilizzabilità anche solo fisiologica delle intercettazioni rilevata dal giudice di merito ne preclude l’uso anche al giudice della riparazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10962/2026, 24 febbraio/23 marzo 2026, ha ribadito che la distinzione tra inutilizzabilità “fisiologica” e “patologica”, con specifico riferimento ai risultati dell’attività di captazione, non assume rilievo nel procedimento di riparazione, in quanto la inutilizzabilità delle intercettazioni, dichiarata dal giudice del merito, dà luogo ad una ipotesi di “illegalità” del mezzo di prova in questione, cui consegue la totale “espunzione” dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.

Va, in linea generale, premesso che, ai fini della dimostrazione della sussistenza del dolo o della colpa grave, il giudice della riparazione può valutare tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, atteso che – essendo caratterizzato il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione da connotazioni civilistiche – nel suo ambito possono operare solo i divieti posti in termini generali dall’ordinamento e non anche quelli specifici propri della fase processuale penale (Sez. 4, n. 36268 del 15/10/2025, non mass.; Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Rv. 252735 – 01).

Fatta questa necessaria precisazione, si intende dare continuità all’orientamento, secondo il quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo “fisiologicamente”, inutilizzabili (Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285828 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 282417 – 01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Rv. 280935 – 01; Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Rv. 271580 – 01).

Trattasi di principio affermato già da tempo dalle Sezioni unite penali, le quali hanno avuto cura di precisare che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 – 01), in quanto dall’autonomia dei due giudizi, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione.

È stato, invero, condivisibilmente sostenuto che la distinzione tra inutilizzabilità “fisiologica” e “patologica”, con specifico riferimento ai risultati dell’attività di captazione, non assume rilievo nel procedimento di riparazione, in quanto la inutilizzabilità delle intercettazioni, dichiarata dal giudice del merito, dà luogo ad una ipotesi di “illegalità” del mezzo di prova in questione, cui consegue la totale “espunzione” dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.

Del resto, «se è vero che il “divieto di utilizzazione” dei risultati comporta che essi siano del tutto “espunti” dalla realtà procedimentale, è arduo ritenere che, pur tamquam non essent, possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sulla base di risultati acquisitivi che devono, invece, considerarsi insussistenti sul piano fattuale perché inutilizzabili. In definitiva, l’espunzione del dato dalla realtà procedimentale non può che comportare l’assoluta irrilevanza dello stesso, anche sul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo atto procedimentale, poiché non appare possibile ritenere che una prova illegale (perché di tanto, come si è visto, si tratta) possa legittimamente assumere rilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato di detenzione. Sicché, dall’autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione» (Sez. 4, n. 6893/2021, cit.). 

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non si colloca nell’alveo degli insegnamenti ora richiamati, atteso che il giudice della riparazione ha posto a fondamento della condotta ostativa alla riparazione elementi espressamente dichiarati inutilizzabili dal giudice del merito, in violazione del principio di diritto sopra sintetizzato.

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