Avvocato affetto da “allucinazione informatica”: la cassazione e l’uso distorto dell’IA (Riccardo Radi)

Stressed lawyer sitting at desk with stacks of legal books and papers, holding a document

La Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza numero 11431/2026 stigmatizza duramente il ricorso di un avvocato rilevando: “preliminarmente che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate (ed invero, si noti che, mentre l’unica sentenza realmente esistente, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, non ha affermato il principio che le si attribuisce alla pag. 4 del ricorso, tutte le altre sentenze non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso; si veda, in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. VII e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6 nonché per Sez. VI, n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11 Fun’7i,i 41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6)”.

Concludendo: “ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione”.

Beccato con le mani nella marmellata per non aver fatto una semplice verifica.

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