Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9932/2026. 3 febbraio/16 marzo 2026, ha affermato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica».
Questa interpretazione era stata già in passato ritenuta l’unica conforme con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, dalla Corte EDU, Grande Camera, con la sentenza 12 luglio 2013, Allen contro Regno Unito.
Nella stessa prospettiva si muovono anche le norme previste dagli artt. 48 CDFUE, 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, là dove riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza non solo se il processo sia stato definito con una pronuncia di assoluzione, ma anche nell’ipotesi di proscioglimento in rito.
Il tema è stato recentemente affrontato dalle Sezioni unite penali (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880) che – allineandosi all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 578 cod. proc. pen. – hanno ribadito che, in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto. Dunque, una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. In questa prospettiva interpretativa, il giudice penale è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile e applicando la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella penalistica dell’«alto grado di probabilità logica».
