Discussione interrotta per riapertura dell’istruttoria: deve poi essere rinnovata dall’inizio a pena di nullità (redazione)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9932/2026. 3 febbraio/16 marzo 2026, ha affermato che la discussione, al termine dell’udienza preliminare o del dibattimento, si configura come l’apice del processo, nel senso che in tale momento si esplicano nella massima estensione le garanzie difensive, la cui violazione è causa di nullità della fase e degli atti consecutivi, ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen.

Pertanto, in caso di interruzione della discussione per la riapertura dell’istruttoria, la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall’inizio, perché le conclusioni delle parti vengono formulate solo dopo l’esaurimento della prova (art. 523, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 46814 del 01/12/2005, Rv. 232776).

Lascia un commento