Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9932/2026, 3 febbraio/16 marzo 2026, ha affermato che, riguardo alla provvisionale, il giudice penale è vincolato al principio della domanda di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
Incorre quindi in ultrapetizione, cui consegue l’annullamento senza rinvio della relativa statuizione, nel caso in cui liquidi somme a titolo di anticipazione del risarcimento per una voce di danno diversa da quella richiesta dalla parte civile.
