Imputato agli arresti domiciliari per altra causa e celebrazione dell’udienza senza effettuazione di attività processuale: non c’è pregiudizio per l’imputato (Riccardo Radi)

Empty Italian courtroom with wooden benches, judge's desk, and metal defendant cage

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 9017/2026 ha stabilito che non vi è pregiudizio per l’imputato che, dopo aver comunicato al giudice del dibattimento di essere sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, non partecipa all’udienza in ragione del suo legittimo impedimento, nel caso in cui, nel corso della stessa, non sia stata svolta attività processuale rilevante.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata esclusa la rilevanza del legittimo impedimento, in ragione del fatto che l’imputato, presente all’udienza successiva a quella in cui era impedito, nulla aveva eccepito al riguardo.

La difesa ha richiamato un dato processualmente rilevante, ovvero lo stato di detenzione del ricorrente, posto alla attenzione del giudice procedente il 27/05/2019. Sul punto di deve osservare che le Sezioni Unite “Costantino” (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01) hanno affermato, con principio che qui si intende ribadire, che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso.

La situazione posta all’attenzione del giudice avrebbe, dunque, potuto avere una sua rilevanza processuale in considerazione dell’approdo ermeneutico citato, che non è stato richiamato nella decisione della Corte di appello, per valutare nel suo complesso la censura prevista.

Ne consegue che, sul punto, la motivazione deve essere corretta, nel senso che, al momento della udienza predetta, era stata posta correttamente all’attenzione del giudice procedente la situazione di impedimento in relazione alla posizione giuridica del ricorrente in altro procedimento.

Tuttavia, la censura risulta infondata, attesa la genericità della stessa che non si confronta non solo con le argomentazioni a specificazione spese sul punto dal giudice procedente, ma anche con l’esito del dibattimento, puntualmente richiamato dalla Corte di appello e in alcun modo contestato in questa sede, anche perché basato sulle attestazioni emergenti dai verbali di udienza.

In tal senso, si deve rilevare come nell’udienza richiamata dalla difesa non si sia svolta alcuna attività processuale, mentre nell’udienza successiva, dove nessuna ulteriore eccezione (o richiamo alla precedente eccezione introdotta in udienza) veniva articolata, il ricorrente era regolarmente presente ed assistito da difensore di fiducia, con conseguente pieno rispetto di ogni sua prerogativa difensiva e di partecipazione al giudizio.

Risulta, dunque, pienamente rispettata la ratio della disciplina enucleata dalle Sezioni Unite Costantino, nel senso che costituisce legittimo impedimento la detenzione per altra causa, anche nell’ipotesi in cui l’imputato avrebbe potuto comunicare tale sua condizione al giudice per consentire la traduzione in tempo utile per lo svolgimento dell’udienza e non lo ha fatto tempestivamente, ma il pregiudizio è effettivamente rilevabile solo ove effettivamente si siano svolte attività processuali rilevanti e l’imputato, che abbia tempestivamente fatto presente il suo impedimento, non abbia partecipato al giudizio (circostanze queste escluse dalla consultazione degli atti possibile, secondo le Sezioni Unite Policastro, in considerazione del tipo di vizio dedotto).

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, nell’udienza evocata non veniva svolta alcuna attività, mentre all’udienza successiva il ricorrente ha regolarmente presenziato assistito da difensore di fiducia, nulla eccependo sul punto (Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Graziano, Rv. 283438- 01).

Nessun atto da ritenere nullo e incidente sulla successiva attività processuale risulta essersi compiuto nell’udienza citata e la presenza del ricorrente all’udienza successiva ha sanato, in assenza di qualsiasi evidente pregiudizio al diritto di partecipazione dello stesso al giudizio, la mancata considerazione del pregresso legittimo impedimento dello stesso e la necessità di disporre conseguentemente la traduzione del ricorrente.

Pertanto, non ricorre, né è in alcun modo riscontrabile, un nesso di dipendenza e condizionamento tra il preteso atto nullo e le successive attività di cui all’art. 185 cod. proc. pen.: invero, il ricorrente si è limitato a segnalare tale invalidità e la conseguente propagazione sul provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado e poi di appello, senza tuttavia specificare, quali conseguenze effettivamente pregiudizievoli si fossero determinate, omettendo altresì di indicare gli eventuali atti inutilizzabili e la loro incidenza sul complessivo esito del giudizio in termini di decisività (Sez. U, n. 23/0472009, Fruci, Rv. 243416-01).

. Massime precedenti Vedi: N. 34940 del 2025 Rv. 288695-01, N. 22115 del 2022 Rv. 283438- 01, N. 45578 del 2021 Rv. 282547-01, N. 37658 del 2020 Rv. 280139-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806-01, N. 37483 del 2006 Rv. 234600-01, N. 35399 del 2010 Rv. 247835-01

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