Maltrattamenti e configurabilità in caso di “convivenza frazionata” (Riccardo Radi)

Father helping daughter with homework while mother cooks, and parents and toddler baking together in kitchen

Un uomo conduce una “doppia vita” sostanzialmente ha due famiglie e la cassazione sezione 3 con la sentenza numero 17560/2026 ha esaminato la questione della configurabilità del reato di maltrattamenti in caso di convivenza alternata.

La Suprema Corte sottolinea che quanto alla nozione di convivenza, entrambe le sentenze, in punto di fatto, hanno stabilito che l’imputato conduceva una «doppia vita», sostanzialmente disimpegnandosi attraverso due famiglie: presso la persona offesa egli dormiva fino a cinque giorni a settimana (la Corte definisce la coabitazione «frazionata ma costante») e aveva convinto la donna che avrebbe lasciato la sua famiglia «regolare» per stare solo con lei.

Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di «convivenza», in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez.6, n. 38336 del 28/9/2022, Rv. 283939).

Si richiede, pertanto, una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione (Sez.6, n. 15883 del 16/3/2022, Rv.283436; Sez.6, n. 31390 del 30/3/2023, Rv. 285087; Sez.6, n. 29928 del 29/5/2025, Rv. 288417).

In ogni caso, come ricordato dalla sentenza impugnata a pagina 6, è configurabile (Sez. 6, n. 17888 del 11/02/2021, O., Rv. 281092 – 01) il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà.

Anche in questo caso le doglianze comuni a entrambi i ricorsi non considerano la completa motivazione delle sentenze di merito, risultando pertanto prive della necessaria specificità.

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