Ringrazio in premessa l’Avvocato Massimo Bitti del Foro di Cagliari per averci segnalato una recentissima ordinanza della sezione tributaria della Suprema Corte, particolarmente preziosa poiché non constano precedenti specifici sulla questione trattata.
Cassazione civile, Sez. Tributaria, ordinanza n. 14883/2026, 14/18 maggio 2026, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. “T.U. delle spese di giustizia”), per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., stante la ratio legis di sollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale».
Fatti di causa
L’Avv. [Tizio], nominato difensore d’ufficio all’imputato [Caio] nel procedimento penale iscritto al n. XXX/2005 R.G. e al n. XXX/2002 R.N.R. dinanzi al Tribunale di Cagliari, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sardegna il 24 febbraio 2020, n. 67/4/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. XXX del 23 gennaio 2012 da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 10 marzo 2012, per l’importo di € 209,99, per la registrazione dell’ordinanza depositata dal Presidente del Tribunale di Cagliari l’11 novembre 2009, in sede di opposizione ex artt. 84, 116 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto depositato dal giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari – sezione distaccata di Carbonia il 13 luglio 2009, nell’ambito del suddetto procedimento penale, per la liquidazione dei compensi nella misura complessiva di € 3.414,54, essendo stata negata l’esenzione prevista dall’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari il 10 aprile 2014, n. 509/6/2014, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario del contribuente in base alla riconosciuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. – sul presupposto che la norma agevolativa non potrebbe trovare applicazione, riguardando soltanto «la diversa ipotesi della liquidazione dei compensi richiesti dal difensore nei confronti, direttamente, del proprio cliente inadempiente, che integra una situazione ben diversa da quella in esame che è relativa alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, che viene contestata dal difensore in un giudizio contenzioso di opposizione», come era stato confermato dalla risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2007, n. 260/E.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.
Ragioni della decisione
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 84, 116, 117 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché palese contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’ordinanza resa sull’opposizione ex artt. 84, 116 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore nominato d’ufficio all’imputato in procedimento penale dovesse scontare l’imposta di registro.
Il predetto motivo è fondato.
L’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. prevede che: «Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese».
L’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone che: «1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio».
Pertanto, la liquidazione è disposta dal giudice procedente con decreto di pagamento in misura non superiore ai valori medi delle tabelle professionali e il difensore può proporre eventuale opposizione a tale liquidazione nelle forme dell’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio (Cass., Sez. 2^, 29 aprile 2020, n. 8359; vedasi anche: Cass., Sez. 2^, 7 dicembre 2025, n. 31899).
Ad ogni modo, posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’”erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516).
La richiamata risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2007, n. 260/E, si è limitata a chiarire che «nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dagli articoli 84 e 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia, il provvedimento conclusivo è soggetto a registrazione in termine fisso e l’imposta è dovuta con applicazione dell’aliquota del 3%, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della Tariffa», salvo a precisare che «(t)ale tassazione, tuttavia, non si applica nel caso in cui il decreto di pagamento opposto riguardi “…corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro…”», ma non si è posta la questione (rilevante in questa sede) dell’eventuale riconducibilità dell’opposizione al decreto di pagamento a favore del difensore d’ufficio nella previsione dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen.
Secondo la sentenza impugnata, quest’ultima norma riguarderebbe la sola ipotesi dell’esercizio diretto dell’azione (ordinaria o monitoria) da parte del difensore d’ufficio nei confronti dell’imputato, ma non potrebbe estendersi all’ipotesi dell’adizione del giudice procedente in sede penale per la liquidazione dei compensi a carico dell’erario.
Tuttavia, tale interpretazione in malam partem contraddirebbe la ratio legis dell’agevolazione, che è quella di sollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi per l’assistenza prestata agli indagati, agli imputati o ai condannati in sede penale, dovendo prescindersi dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale.
D’altra parte, sarebbe illogico e contraddittorio che il difensore d’ufficio potesse beneficiare dell’esenzione in caso di azione proposta nei confronti del cliente inadempiente con esito favorevole e, viceversa, dovesse farsi carico delle spese di registrazione nel caso di azione proposta nei confronti dell’erario dopo l’infruttuoso tentativo di recupero nei confronti del cliente inadempiente. Infatti, ciò comporterebbe un aggravio dei costi procedurali per il difensore d’ufficio proprio nel caso di perdurante morosità del proprio assistito.
Il principio di diritto
Dunque, non constando precedenti specifici sulla questione in disamina, si può enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. “T.U. delle spese di giustizia”), per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., stante la ratio legis di sollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale».
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente e l’annullamento dell’impugnato avviso di liquidazione.
Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) possono essere compensate tra le parti per la novità della questione controversa e la carenza di precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità.
