Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8093/2026, 16 gennaio/2 marzo 2026, ha chiarito che non è sanabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale la difformità, inerente alla quantificazione o alla determinazione delle pene, tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nella sentenza depositata, nel caso in cui la motivazione sia relativa a quest’ultimo, che risulti, purtuttavia, radicalmente diverso dal primo.
Ricorso per cassazione
Il difensore del ricorrente XXX ha dedotto, tra gli altri motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al dispositivo della sentenza riportato in calce alla motivazione in quanto diverso rispetto a quello letto e pubblicato all’udienza del 9 gennaio 2025.
In particolare, pur ribadendosi, anche nel dispositivo della sentenza riportato in calce alla motivazione, il vincolo della continuazione esterna, la Corte ha mutato la pena per ogni reato satellite, prevedendone una finale più grave (sedici anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione e 9.000 euro di multa in luogo di quella di dodici anni di reclusione), dovendosi escludere, anche alla luce del tenore della motivazione, che si sia trattato di un errore materiale. La motivazione della sentenza appare illogica anche là dove ha dapprima negato e poi riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, conformemente al contenuto dei dispositivi.
Decisione della Suprema Corte
Sul piano sostanziale sussiste il palese e incontestabile contrasto denunciato dalla Difesa, avuto particolare riguardo alla quantificazione della pena rideterminata nel dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata, diversa e maggiore di quella indicata, sempre dopo l’applicazione della diminuente processuale, nel dispositivo letto in udienza.
In quest’ultimo si legge che la Corte “ridetermina la pena per i reati di cui al presente processo in anni 7 di reclusione, per una pena complessiva di anni 12 di reclusione“, mentre nell’altro risulta che la pena da irrogare all’imputato viene rideterminata “in quella finale di anni 16, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa“, senza specificazione del quantum di pena riferibile ai reati giudicati nel presente processo.
In motivazione, poi, la Corte ha determinato la pena, con un calcolo articolato nei vari passaggi, giungendo a quella finale indicata nel dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata.
La Difesa ha con fondamento rimarcato che, prima ancora che il contrasto fra dispositivo e motivazione, ciò che rileva è la suddetta divergenza fra i due dispositivi.
È del tutto evidente che – come già si leggeva in una risalente massima (Sez. 4, n. 1918 del 10/02/1983, Rv. 157768 – 01), conforme a molte altre precedenti – «la vera e propria sentenza, quale risultato della deliberazione del giudice, è rappresentata dal dispositivo, scritto e firmato dal Presidente del collegio o dal pretore, letto in udienza e unito agli atti. Pertanto, nel caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nell’originale della sentenza, va attribuita prevalenza al primo, poiché il secondo ne costituisce una pura e semplice trascrizione, con conseguente rettifica della sentenza» (in senso conforme cfr. Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Rv. 230416 – 01).
Gli artt. 525 e 545, comma 1, del vigente codice di rito dispongono, rispettivamente, che la sentenza «è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento» (principio di immediatezza) ed è «pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediate la lettura del dispositivo».
Con la lettura del dispositivo in udienza, che estrinseca la volontà del giudice, la fase deliberativa è definitivamente conclusa e, pertanto, il dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata altro non deve essere che la fedele trascrizione di quello letto in udienza. In proposito risulta pertinente il principio della distinzione fra “sentenza-decisione” e “sentenza-documento” affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671 – 01), successivamente ribadito dalle sezioni semplici in tema di capacità del giudice (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Rv. 278408 – 01) e di ricusazione (Sez. 6, n. 8962 del 26/01/2023, Rv. 284254 – 01), nonché nuovamente richiamato dalle Sezioni unite nella recentissima pronuncia con la quale si è affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 02).
Coerentemente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, proprio per la prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato nella sentenza-documento, il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (vds., ad es., Sez. 3, n. 29079 del 11/04/2024, Rv. 286636 – 01; Sez. 1, n. 19765 del 01/12/2023, dep. 2024, Rv. 286398 – 01; Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284053 – 01; Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852 – 01).
Nel caso di specie, tuttavia, la difformità non è sanabile in quanto in motivazione la Corte ha inteso giustificare la determinazione della pena finale indicata nel dispositivo della sentenza-documento, esprimendo così un chiaro e inammissibile ripensamento rispetto alla decisione consacrata nel dispositivo letto in udienza, nel quale risultavano anche la sostituzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea nonché la revoca della pena accessoria della interdizione legale, statuizioni non più riportate nel dispositivo della sentenza depositata.
Varie altre modifiche di carattere formale rendono evidente che la Corte d’appello ha inteso trascrivere il dispositivo in calce alla motivazione prescindendo, almeno in parte, da quello letto in udienza.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata in ordine al trattamento sanzionatorio, dovendo il giudice del rinvio fornire adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena, la cui entità massima non potrà superare quella risultante dal dispositivo letto in udienza, espressione della irretrattabile deliberazione del collegio.
