Richiesta di rinnovazione istruttoria in appello: l’accoglimento richiede una motivazione esplicita, per il rigetto basta quella implicita (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9846/2026, 5/13 marzo 2026, ha affermato, in tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Rv. 275114 – 01).

Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognoso di approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996 – 01).

Per completezza informativa, si ricorda che, secondo Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39147/2025, 19 novembre/4 dicembre 2025, l’istituto della rinnovazione, contemplato dall’art. 603 cod. proc. pen., prevede tre differenti ipotesi: in quelle di cui all’art. 603 cod. proc. pen. comma uno (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e comma tre (rinnovazione ex officio) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (che nel caso previsto dal terzo comma cod. proc. pen. deve essere assoluta) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; nell’ipotesi di cui al comma secondo, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione della necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una recente acquisizione della prova in quanto si tratta di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.

Lascia un commento