Sospensione dei termini di custodia cautelare: lo studio degli atti non è un motivo legittimo per disporla (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8279/2026, 4 dicembre 2025/3 marzo 2026, ha affermato che il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all’attività di mero studio degli atti, bensì in ragione dell’attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rv. 273020 – 01; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Rv. 264054 – 01) ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Rv. 259828; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Rv. 256063).

Possono, pertanto, considerarsi rilevanti, ai fini del giudizio di complessità, anche le circostanze concernenti l’elevato numero degli imputati, la tipologia e gravità delle imputazioni, il numero di questioni sollevate in quanto incidono sui tempi della discussione o, più in generale, sulle attività da compiere nel corso del processo e sulla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria (Sez. 2, n. 3155 del 22/12/2021, Rv. 282520 – 02; Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Rv. 277406 – 01).

Al riguardo, in particolare, si è osservato che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento ha natura obbiettiva e unitaria, con la conseguenza che deve ritenersi adeguatamente motivata l’ordinanza con cui il giudice faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, dep. 16/04/2004, Rv. 228174).

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