Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31422/2025, 23 ottobre/2 dicembre 2025, ha chiarito che, in tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi (di seguito TEGM) costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall’art. 113 c.p.c.
In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei TEGM, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio.
Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall’art. 113 c.p.c. (Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; in senso conforme, Cass. 31 luglio 2024, n. 21427; tra le più recenti decisioni non massimate in CED sul punto: Cass. 4 luglio 2025, n. 18206; Cass. 3 marzo 2025, n. 5593; Cass. 25 novembre 2024, n. 30253; Cass. 31 luglio 2024, n. 21427; Cass. 1° luglio 2024, n. 18042; Cass. 16 maggio 2024, n. 13603).
Vero è che consta un precedente difforme: secondo Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525, infatti, l’ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, oltre a non rappresentare un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), non può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall’art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere.
Questo arresto, che dà vita a un contrasto da credere inconsapevole (visto che in detta decisione non è fatta menzione dell’opposto orientamento, assolutamente incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte) non merita condivisione, ad avviso del collegio.
Infatti, i decreti ministeriali con cui sono fissati i tassi globali medi da cui si ricava il tasso soglia, sono atti che, completando il precetto della norma primaria, hanno essi stessi natura normativa.
Una tale ricostruzione si trova espressa, prima ancora che da Cass. 29 novembre 2022, n. 35102, da Cass. 13 maggio 2020, n. 8883, non massimata in CED, secondo cui «è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell’usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che l’abbiano invocata».
Per vero, dalla disciplina della L. n. 108 del 1996 si ricava che la legge e i decreti ministeriali si compongono in un quadro regolatorio unitario, che non consente di assegnare un valore solo amministrativo alla nominata rilevazione.
Significativamente, nel testo dell’art. 644 c.p., per come sostituito dall’art. 1 l. n. 108/1996, è disposto, al terzo comma, che «[l]a legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari».
Nell’art. 2, comma 1, della l. 108 del 1996 è poi previsto che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
Infine, il quarto comma del cit. art. 2 dispone: «Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 cod. pen., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali».
Come è evidente, la «legge» che, in base all’art. 644, comma 3, c.p., «stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» non è rappresentata dal solo art. 2 della l. n. 108 del 1996 (il quale, da solo, non fissa alcun limite), ma è il risultato dell’integrazione di tale norma primaria col decreto ministeriale.
È stato dunque lo stesso legislatore a qualificare come elemento normativo («legge») il decreto ministeriale che individua il TEGM riferito ad ogni singola categoria di operazioni.
