Difensore di ufficio e pagamento imposta di registro a seguito opposizione al decreto pagamento compenso (Riccardo Radi)

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L’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento ad un avvocato di ufficio per la registrazione dell’ordinanza depositata dal Presidente del Tribunale di Cagliari, in sede di opposizione ex artt. 84, 116 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto depositato dal giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari nell’ambito del suddetto procedimento penale, per la liquidazione dei compensi nella misura complessiva di € 3.414,54, essendo stata negata l’esenzione prevista dall’art. 32 disp. att. cod. proc. pen.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario del contribuente in base alla riconosciuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. – sul presupposto che la norma agevolativa non potrebbe trovare applicazione.

La Cassazione sezione tributaria con ordinanza numero 14883 depositata il 18 maggio 2026 ha stabilito che in tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex articoli 84 e 170 del testo unico delle spese di giustizia, per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell’articolo 32 disp. att. Cpp, stante la ratio legis di sollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale.

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