Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9978/2026, 6/13 marzo 2026, ha affermato che l’ordinanza con la quale la Corte di cassazione riqualifica il ricorso in opposizione e trasmette gli atti al giudice del merito è sostanzialmente equiparabile alla decisione attributiva della competenza, sicché detto giudice non può sindacare il merito della decisione declinando la competenza o sollevando conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 4 settembre 2025 il magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata nell’interesse di XXX avverso l’ordinanza emessa dal medesimo magistrato in data 10 ottobre 2024 con il quale era stata revocata ai sensi dell’art. 72 legge n. 689 del 1981 la detenzione domiciliare sostitutiva.
L’opposizione è pervenuta alla cognizione del magistrato di sorveglianza a seguito di riqualificazione in opposizione del ricorso per cassazione proposto nell’interesse del condannato operata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 febbraio 2025.
Il giudice ha ritenuto non condivisibile tale provvedimento e, pertanto, sul presupposto della impossibilità di provvedere in materia sulla quale avrebbe dovuto decidere la Suprema Corte, previo assorbimento di tutti gli ulteriori profili di censura sviluppati con memoria del 1° agosto 2025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione.
Ricorso per cassazione
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso XXX, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi.
Con il primo ha eccepito violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 568, comma 2, 25 e 627 cod. proc. pen. per avere il magistrato disatteso la decisione della Suprema Corte in punto di qualificazione dell’opposizione che ha valore vincolante alla stessa stregua del principio di diritto fissato ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen.
Pertanto, a seguito del provvedimento del 20 febbraio 2025, il magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso previa affermazione della propria incompetenza.
Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge sotto il profilo della effettività della tutela giurisdizionale (con particolare riguardo al diritto di difesa e al giusto processo), poiché il magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione senza valutarla nel merito.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il provvedimento di riqualificazione del ricorso in opposizione emesso da questa Corte di cassazione con ordinanza del 20 febbraio 2025 è sostanzialmente equiparabile alla decisione attributiva della competenza e preclude, al giudice incaricato di decidere, di sindacare il merito della decisione, comportando l’effetto di attribuire a quel giudice la competenza a decidere.
In questo senso, in casi sostanzialmente analoghi, la Corte ha già avuto modo di decidere stabilendo che il giudice cui gli atti siano trasmessi dalla Corte di cassazione non può declinare la competenza, né sollevare conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, invece, il magistrato di sorveglianza ha, in pratica, ricusato la propria competenza reputando di non potere emettere alcuna pronuncia in materia ritenuta ad essa sottratta, essendo stato emesso, da parte di questa Corte, un provvedimento non condiviso. Ciò ha determinato, di fatto, una condizione di conflitto in contrasto con gli arresti consolidati della giurisprudenza della Corte di legittimità secondo i quali «non può verificarsi conflitto di competenza fra la Corte di Cassazione, che è istituzionalmente investita del compito di dirimere le controversie in tema di competenza, ed altro giudice, in quanto, essendo sovraordinata agli altri organi giurisdizionali, le sue decisioni in sede di ricorso possono annullare o confermare le decisioni di altri giudici, ma mai porsi in conflitto con gli stessi» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993 – dep. 22/01/1994, Rv. 196316 – 01; Sez. 1, n. 42000 del 21/10/2010 dep. 26/11/2010, Rv. 249089).
In definitiva, il provvedimento di riqualificazione del mezzo di impugnazione proposto operato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, produce effetti vincolanti, determinando l’attribuzione di una “competenza funzionale” al giudice (anche) incompetente funzionalmente da parte della Corte di cassazione con la conseguente «irretrattabilità del foro commissorio conseguente al provvedimento sulla competenza».
In tal senso si è espressa Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, n.m. con la quale è stato enunciato il principio di diritto per il quale «non è affetta da nullità di ordine generale ed assoluta ex artt. 178, co. 1, lett. a), e 179 c.p.p., l’ordinanza emessa da un giudice funzionalmente incompetente nel caso in cui questi sia stato investito della competenza a conoscere dell’impugnazione proposta da parte della Corte di cassazione a seguito della conversione dell’originario ricorso per cassazione in opposizione ex art. 667, co. 4, c.p.p., determinando la trasmissione degli atti dal giudice di legittimità, dichiaratosi incompetente ex art. 568, co. 5, c.p.p., al giudice dell’opposizione ex art. 667, co. 4, c.p.p., un effetto vincolante attributivo del foro commissorio irretrattabile, equivalente a quello previsto espressamente dagli artt. 25 e 627, c.p.p., attesa l’impossibilità per il giudice dell’opposizione di sollevare conflitto ex art. 28 c.p.p. con la Corte di cassazione».
In definitiva, il principio rinviene una plausibile fondatezza a prescindere dalla qualificazione formale del provvedimento della Corte di cassazione (ordinanza o sentenza) giustificandosi, essenzialmente, invece, con l’irretrattabilità dello stesso. In tal senso, giova richiamare il risalente, ancora attuale, principio in base al quale «la definitività del giudizio, a seguito delle determinazioni del giudice di legittimità in tema di competenza, in qualunque forma assunte, risponde infatti ad un’esigenza di sistema, costituendo principio cardine dell’ordinamento processuale, destinato ad applicarsi anche fuori dei casi di annullamento per incompetenza, di annullamento con rinvio o di risoluzione di conflitto di competenza, con la conseguente impossibilità di configurare una situazione di conflitto tra il giudice di merito e quello di cassazione» (Sez. 1, n. 115 del 15/01/1992, Rv. 189228-01).
Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per il giudizio di merito, al magistrato di sorveglianza di Torino.
