Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: legittimo solo se la situazione patrimoniale e finanziaria dell’indagato sia precaria o se risultino suoi comportamenti tali da giustificare una prognosi di depauperamento della garanzia (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17538/2026, 29 aprile/14 maggio 2026, ha chiarito che ai sequestri preventivi, resi ai sensi dell’art. 321 comma 2 -bis cod. proc. pen in funzione della confisca di cui all’art 322 -ter cod. pen., devono estendersi le indicazioni di principio rese dalle Sezioni unite “Ellade” (n. 36959 del 24/6/22021) in ordine all’onere del giudice della cautela, in esito alle allegazioni della Procura istante, di individuare le ragioni giustificative dell’intervento anticipatorio strumentale a rendere fruttuosa la futura confisca del profitto del reato.

Provvedimento impugnato

Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il riesame proposto dall’indagato GC e dalla terza interessata MC avverso il sequestro preventivo ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen e 322 ter cod. pen. emesso dal GIP del Tribunale locale ai danni del primo, perché indagato del reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., sequestro eseguito anche su beni in testa alla seconda. 

Ricorso per cassazione

Impugnano con autonomi ricorsi l’indagato e la terza interessata. 

…Ricorso dell’indagato

Nell’interesse dell’indagato si adducono due motivi di ricorso. 

Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto di sequestro per omessa o apparente motivazione in relazione al requisito del fumus commissi delicti, atteso che sia il decreto di sequestro che l’ordinanza impugnata sarebbero integralmente privi di una effettiva motivazione quanto ai presupposti costitutivi del reato in contestazione, avuto riguardo in particolare alla interversio possessionis.

Con il secondo motivo si contesta analogo integrale difetto di motivazione in ordine al periculum in mora.

Lamenta la difesa che il decreto di sequestro conteneva sul punto una motivazione meramente apparente e di stile, ritenendo giustificato l’intervento cautelare esclusivamente in ragione del fatto che “la libera disponibilità dei beni in capo all’indagato” avrebbe potuto pregiudicare “irrimediabilmente l’interesse pubblico al recupero delle somme” oggetto di futura confisca quale profitto del reato di peculato ascritto al ricorrente. 

A fronte di una siffatta apodittica motivazione il Tribunale del riesame, non potendo integrare il contenuto del decreto impugnato, avrebbe dovuto annullare il sequestro. 

Di contro, senza riscontrare il vizio dedotto, ha rigettato il motivo di riesame rimarcando che spettava all’indagato l’onere di dare conto di una complessiva capienza patrimoniale destinata a rendere affatto necessario l’intervento anticipatorio a cautela della confisca da adottare. Il che avrebbe determinato un’illegittima inversione dell’onere probatorio avuto riguardo ad uno dei profili costitutivi del provvedimento cautelare adottato. 

…Ricorso della terza interessata

Con autonomo ricorso anche la difesa della terza interessata, MC, ha dedotto, con analoga argomentazione, la nullità del decreto impugnato per l’assenza di adeguata motivazione in ordine al periculum in mora e, con un secondo motivo, ha prospettato la illegittimità del sequestro perché realizzato in violazione degli artt. 27 Cost. e 6 Cedu.

Decisione della Suprema Corte

La fondatezza del secondo motivo dell’impugnazione proposta dall’indagato porta all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza gravata e dell’originario sequestro, con conseguente assorbimento degli ulteriori temi di giudizio messi in gioco dal relativo ricorso e da quello proposto nell’interesse della terza interessata. 

In linea con quanto prospettato dal ricorrente, infatti, il decreto di sequestro adottato ed eseguito ai danni dei ricorrenti risulta supportato da una motivazione solo apparente e dunque giuridicamente insussistente in ordine al periculum in mora che, nel caso, avrebbe dovuto legittimare l’intervento cautelare in contestazione. 

Vizio, questo, destinato ad inficiare in radice il titolo cautelare, senza poter essere sanato ex post da argomentazioni integrative messe in gioco dal Tribunale in sede di riesame, alla luce della congiunta lettura degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc pen (tra le tante, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep.  2024, Rv. 285747).

Va ribadito, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di legittimità – condivisa, del resto, dallo stesso Tribunale- ai sequestri preventivi, quale quello di specie, resi ai sensi dell’art. 321 comma 2 -bis cod. proc. pen in funzione della confisca di cui all’art 322 -ter cod. pen., devono estendersi le indicazioni di principio rese dalle Sezioni unite “Ellade” (n. 36959 del 24/6/22021) in ordine all’onere del giudice della cautela, in esito alle allegazioni della Procura istante, di individuare le ragioni giustificative dell’intervento anticipatorio strumentale a rendere fruttuosa la futura confisca del profitto del reato assertivamente ascritto, nel caso, a GC (tra le tante, Sez. 6, n. 32582 del 5/07/2022, RV 283619). 

Verifica spettante al giudice della cautela in ordine all’argomentazione del periculum in mora

E, in tale cornice, va ulteriormente rimarcato in che termini si sostanzia la verifica demandata al giudice della cautela ed il conseguente perimetro del relativo onere argomentativo che deve sostenere il periculum; aspetti, questi, ricostruiti dalla sentenza delle Sezioni unite citata sulla falsa riga delle ragioni di cautela proprie del sequestro conservativo, al fine di distinguerle da quelle che caratterizzano il sequestro impeditivo. 

In termini di gradualità progressiva, sono due i profili di scrutinio attraverso i quali si dipana l’onere giustificativo che deve sostenere l’intervento cautelare sotto questo versante

…La garanzia offerta dalla solidità patrimoniale e finanziaria dell’indagato

Dapprima, viene in gioco l’aspetto riguardante la garanzia offerta dalla solidità patrimoniale e finanziaria dell’indagato, che, se precaria, potrebbe mettere in radice in dubbio le future prospettive di attuazione della misura ablativa.

…Il possibile depauperamento nel tempo della garanzia

 In seconda battuta, laddove il primo momento di verifica non consenta di sostenere l’adozione della cautela anticipatoria, viene in rilievo il possibile depauperamento nel tempo della relativa garanzia, da correlare, in via di prognosi, ai contegni tipicamente propri dell’indagato, suscettibili di essere desunti da diversi indici, primi tra tutti quelli immediatamente offerti dalle condotte illecite realizzate. 

…Applicazione di principi interpretativi al caso in esame

Ciò premesso, è di tutta evidenza che il decreto sottoposto a riesame non solo non risultava declinato alla luce delle citate coordinate di principio, ma si sosteneva, sul punto, su argomentazioni di mero stile, nella sostanza meramente apparenti

Tale, infatti deve ritenersi il riferimento compiuto dal giudice della cautela alla necessità di anticipare l’ablazione perché, altrimenti, “la libera disponibilità dei beni in capo all’indagato”, avrebbe potuto pregiudicare “irrimediabilmente l’interesse pubblico al recupero delle somme” oggetto di futura confisca quale profitto del reato di peculato ascritto al ricorrente.

È di immediata evidenza, infatti, che una siffatta formula argomentativa equivale al rifarsi, tautologicamente, alle connotazioni essenzialmente proprie del provvedimento anticipatorio in questione, senza dare la dovuta concretezza alla necessaria, per quanto succinta, indicazione giustificativa del pregiudizio che, con l’adozione del sequestro, si intende evitare in attesa dall’accertamento della responsabilità.

Né vale sostenere, così come ha mostrato di fare il Tribunale, che, a fronte di tale vuota argomentazione, gravava sull’indagato, con il riesame, dare conto di una solidità finanziaria e patrimoniale in grado di neutralizzare l’esigenza anticipatoria sottesa al sequestro: ragionando in tal modo, infatti, si finisce per traslare – ex post, a contraddittorio instaurato- sul destinatario della misura il peso di una inefficienza probatoria che inficiava a monte l’iniziativa cautelare, perché direttamente inerente ai presupposti giustificativi della misura che, ove non sussistenti o comunque non dimostrati, non potevano in radice e ab initio sostenerne l’adozione. 

…Esito

Da qui la decisione di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il decreto del GIP del Tribunale di Vibo Valenzia con conseguente la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

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