Arresto in flagranza: non indispensabile ai fini della convalida la trasmissione al giudice del relativo verbale, essendo sufficienti la presentazione dell’arrestato e la disponibilità degli atti finalizzati a dimostrare la legittimità dell’arresto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17346/2026, 29 aprile/13 maggio 2026, ha affermato, in tema di convalida dell’arresto in flagranza, che i termini perentori di cui agli artt. 386 e 390 cod. proc. pen.  si riferiscono non tanto alla trasmissione del verbale di arresto, inteso come documento, quanto alla presentazione dell’arrestato dinanzi al giudice, unitamente agli atti a sostegno della prospettazione accusatoria e della legittimità dell’arresto. 

Provvedimento impugnato

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in sede di giudizio direttissimo ha respinto la richiesta di convalida dell’arresto eseguito nei confronti dell’indagato, perché trovato nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il giudice ha osservato che nel fascicolo trasmesso al Tribunale per la convalida mancava il verbale di arresto e ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato e la restituzione degli atti al PM.

Ricorso per cassazione

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il PM, deducendo che il giudice ha violato i limiti imposti dall’art. 391 cod. proc. pen. in sede di convalida, poiché l’assenza del verbale di arresto nel fascicolo trasmesso al giudice non prevede la gravissima sanzione della non convalida dell’atto, trattandosi di una mera irregolarità perfettamente sanabile; compito del giudice è soltanto quello di verificare la legittimità dell’arresto eseguito.

Osserva inoltre che il verbale di arresto esisteva ed era stato regolarmente trasmesso dalla PG operante all’ufficio di Procura e solo per mero errore materiale non era stato inserito nel fascicolo del giudice, tanto che pochi minuti dopo la conclusione della discussione e il ritiro in camera di consiglio del giudice il verbale era pervenuto in aula. 

Lamenta inoltre il ricorrente che il giudice ha completamente omesso di motivare sulla richiesta di misura cautelare avanzata oralmente dal pubblico ministero di udienza, mentre si è limitato a disporre l’immediata liberazione dell’imputato, senza nulla argomentare al riguardo.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

È opportuno premettere che, in sede di convalida dell’arresto, il giudice deve verificare l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., e deve valutare l’operato della PG in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., (tra le altre, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 – 01).

Nel caso in esame, il soggetto tratto in arresto è stato condotto dinanzi al Tribunale per la convalida e il giudizio ex art. 558 cod. proc. pen.; dal verbale emerge che all’udienza era presente anche un verbalizzante, il quale ha dichiarato di confermare integralmente il verbale di arresto; tuttavia, il giudice, con una succinta ordinanza, preso atto che nel fascicolo non era presente il verbale di arresto, ha disposto la liberazione dell’indagato e la restituzione degli atti al PM.

In assenza di esplicita motivazione in ordine alle ragioni della liberazione e della mancata convalida, deve ritenersi che il giudice abbia considerato l’assenza del verbale di arresto nel fascicolo come ostativa alla convalida dell’arresto. 

Si tratta di conclusione non condivisibile.

L’art. 386 cod. proc. pen. stabilisce che l’arresto diviene inefficace se non sono osservati i termini di cui al comma 3 del medesimo articolo e cioè se la PG non ha posto l’arrestato a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore; inoltre l’art. 390 cod. proc. pen. stabilisce che l’arresto diviene inefficace se il pubblico ministero non richiede la convalida entro 48 ore dall’arresto.  

È stato osservato che la tassatività del termine di 24 ore fissato dall’art. 386, terzo comma, che costituisce espressione della severa scansione anche temporale degli obblighi e delle attività della polizia giudiziaria e del PM in caso di adozione di fermo o di arresto, in coerenza con il carattere di urgenza e di eccezionalità dei provvedimenti provvisori incidenti sulla libertà personale, può essere  superata solo mediante un provvedimento di proroga di cui occorre, secondo quanto già condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, la motivazione (Sez. 1, n. 45424 del 14/10/2011 – dep. 06/12/2011, Rv. 251551).

Giurisprudenza risalente, ma comunque valida, ha stabilito che la trasmissione del verbale di arresto deve avvenire, con qualsiasi mezzo idoneo, come si argomenta dagli artt. 150 cod. proc. pen. e 64 comma terzo disp. att. cod. proc. pen., per l’intero contenuto dell’atto, e non mediante semplice comunicazione per riassunto, poiché attraverso esso l’arrestato viene posto a disposizione del PM, che, in tal modo, è in grado di controllare immediatamente la ritualità delle circostanze nelle quali la restrizione della libertà si è verificata. (Sez. 6, n. 101 del 17/01/1990, Rv. 183465 – 01).

Tuttavia, detta pronunzia ha precisato in motivazione che non si verifica l’effetto sanzionatorio dell’inefficacia dell’arresto qualora l’organo di polizia abbia provveduto alla tempestiva trasmissione del verbale de quo ma esso, per disorganizzazione interna degli uffici destinatari, non sia stato ricevuto o trattenuto.

Nel caso di specie, il verbale di arresto era stato portato presso gli uffici della Procura, ma non trattenuto dal magistrato, che pure era presente in ufficio, per ragioni organizzative interne; la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, tendente a far dichiarare la inefficacia della misura restrittiva, articolato sul presupposto che il verbale di arresto non era stato trasmesso entro le 24 ore, confondendosi l’obbligo della – tempestiva – trasmissione con la materiale “presa in carico” da parte dell’ufficio destinatario. 

Non va peraltro trascurato che in caso di giudizio direttissimo il procedimento di convalida dell’arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l’oralità della relazione afferente all’eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31173 del 13/06/2023, Rv. 284850-01).

In conclusione, sembra coerente con questi principi affermare che i termini perentori di cui agli artt. 386 e 390 cod. proc. pen.  si riferiscono non tanto alla trasmissione del verbale di arresto, inteso come documento, quanto alla presentazione dell’arrestato dinanzi al giudice, unitamente agli atti a sostegno della prospettazione accusatoria e della legittimità dell’arresto.  Nel caso in esame il verbale di arresto esisteva ed era stato trasmesso alla Procura nei termini di legge e il verbalizzante ha relazionato oralmente dinanzi al giudice, sicchè l’assenza del verbale scritto nel fascicolo non impediva la convalida dell’arresto, che, peraltro, non è stata neppure esplicitamente negata in dispositivo, limitandosi il giudice a disporre la liberazione dell’arrestato e la restituzione degli atti al P.M.

Si impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio del provvedimento di non convalida dell’arresto, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della PG, sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici. (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284323 – 01).

Nel caso in esame il ricorrente ha anche evidenziato che il giudice ha omesso ogni pronunzia sulla misura cautelare, che era stata richiesta oralmente in sede di discussione;  è stato osservato che qualora il GIP, richiesto, in sede di convalida del fermo, dell’emissione di misure cautelari, ometta qualsivoglia provvedimento in proposito limitandosi a decidere sulla convalida, pronuncia un rigetto implicito delle richieste del pubblico ministero, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., perché privo di motivazione. (Sez. 2, n. 3582 del 28/07/1994, Rv. 201389 – 01).

In effetti, la succinta ordinanza pronunziata dal giudice non solo non spiega le ragioni della mancata convalida, limitandosi a rilevare che manca agli atti il verbale di arresto e che va disposta la liberazione dell’indagato, ma nulla argomenta in merito alla richiesta di misura cautelare, che viene del tutto ignorata, così incorrendo in evidente carenza di motivazione. Anche sotto questo profilo la censura è fondata, poiché il giudice avrebbe comunque dovuto argomentare sul punto; si impone pertanto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Tivoli che provvederà in ordine alla richiesta di misura cautelare.

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