La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 17877 depositata il 18 maggio 2026 ha ricordato che in tema di omicidio colposo sul lavoro, che l’accertamento della causalità colposa, fondato su un giudizio controfattuale ipotetico, si presti – come è, appunto, avvenuto nel caso di specie a derive ricostruttive, che rischiano di sfociare in forme di responsabilità ex post.
Ed ancora, in tema di colpa generica (come, in definitiva, nel caso che occupa), l’individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell’evento, per poi procedere formulando l’interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto di una regola cautelare preesistente, alla luce delle conoscenze tecnico – scientifiche e delle massime di esperienza.
La Suprema Corte premette che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui grava sempre sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari e, dunque, di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065 – 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, deр. 2019, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114 – 02; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229 – 01), circostanza quest’ultima che all’evidenza non ricorre nel caso che si sta scrutinando, come si avrà modo di evidenziare.
Va, altresì, premesso che la cassazione in più occasioni ha avuto modo di precisare che non è sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di “ridurre al minimo” il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71 d.lgs. n. 81 del 2008), il rilascio, da parte del costruttore ovvero di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, essendo imposto al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti alla luce dei progressi della tecnologia (Sez. 4, n. 41147/2021, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Lanfredi, Rv. 251620 – 01). In proposito, è stato condivisibilmente affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, di talchè risponde dell’infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà е nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020 – 01), come, invece, si afferma in ricorso.
Ciò posto, per una corretta impostazione del caso oggetto di scrutinio, occorre prendere le mosse dalla individuazione, ad opera della Corte territoriale, della regola cautelare violata, consistente nella stabilizzazione della pressa mediante appositi dispositivi, che è stata omessa dal datore di lavoro.
Ebbene, non risulta che la sentenza impugnata dia conto di come detta regola cautelare, ritenuta doverosa, sia stata selezionata, specie se si considera che dalle allegazioni difensive, che non sono state sconfessate dai provvedimenti di merito, emerge che l’ordinario utilizzo del macchinario in discorso non necessitasse dell’installazione di piedi fissi, in luogo delle ruote previste dal costruttore. Invero, la difesa aveva prodotto nel giudizio di appello documentazione dalla quale si evince che la N aveva chiesto delucidazioni alla ditta produttrice, la R. in relazione ad alcuni elementi della pressa (segnatamente, i piedi), proprio in funzione dell’accertamento della sua stabilità, ricevendo in risposta la comunicazione del 29/07/1998, con la quale veniva precisato che i piedi, cui fa riferimento il libretto d’uso, sono le ruote; in detta comunicazione della R. veniva, altresì, specificato che la pressa “non necessita di altri accorgimenti per il corretto funzionamento”.
A fronte di tale documentazione, la Corte territoriale ha ribadito la distinzione operata dal Tribunale tra il funzionamento del macchinario ed il suo utilizzo in sicurezza, ritenendo che le spiegazioni fornite dal costruttore facessero riferimento solo al primo profilo, senza dar conto del senso di tale differenziazione e del perché il corretto funzionamento del macchinario prescinderebbe da un suo utilizzo in sicurezza.
Detto altrimenti, nel caso di specie, manca nella sentenza impugnata la motivazione relativa al criterio con il quale è stata individuata la regola ritenuta doverosa, assenza che nasce – come si è evidenziato – dalla mancata presa in carico delle osservazioni dell’imputato, come sopra sintetizzate. In buona sostanza, la Corte territoriale non si è fatta carico di dar conto dell’assunto difensivo per il quale la regola cautelare, posta dal costruttore ed indicata nel libretto d’uso, era stata rispettata: il non aver indicato il percorso attraverso il quale è stata individuata una diversa regola cautelare (quella che imporrebbe la stabilizzazione della pressa mediante appositi dispositivi), lascia fondatamente supporre che i giudici di appello abbiano finito per desumerla dalla condotta che hanno ritenuto fosse in grado di evitare l’evento, costruendo, dunque, la regola cautelare ex post, peraltro, sulla base di convinzioni del tutto soggettive, non supportate da un sapere tecnico.
Osserva la cassazione che l’accertamento della causalità colposa, fondato su un giudizio controfattuale ipotetico, si presti – come è, appunto, avvenuto nel caso di specie a derive ricostruttive, che rischiano di sfociare in forme di responsabilità ex post.
Entrambe le sentenze di merito, invero, sono state motivate sulla base di un ragionamento viziato, frutto di una tipica logica del “senno del poi”, così sintetizzabile: poiché la pressa si è ribaltata, era instabile. In tal modo, tuttavia, gli stessi giudici hanno ricavato la regola cautelare (che si ipotizza) violata sulla base di una valutazione ex post, partendo cioè dall’evento verificatosi, per poi chiedersi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo, dandosi in tal modo una risposta ovvia (il bloccaggio della pressa).
La Corte di merito, in altri termini, si è limitata a muovere a ritroso dalla situazione di fatto così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi, in tal modo “creando” la regola cautelare del singolo evento e non una regola astratta, oggettivamente desumibile dai tratti tipici caratterizzanti l’evento e idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949 – 01; Sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013, Testa, Rv. 257112- 01).
Viceversa, in tema di colpa generica (come, in definitiva, nel caso che occupa), l’individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell’evento, per poi procedere formulando l’interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto di una regola cautelare preesistente, alla luce delle conoscenze tecnico – scientifiche e delle massime di esperienza (Sez. 4, n. 34944 del 24/05/2022, Piccioli, n.m.; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 17; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro, Rv. 269254 – 01). Dunque, nel caso di specie, i giudici di appello avrebbero dovuto indagare sui motivi che hanno determinato il ribaltamento, così, verificando, in particolare, se esso fosse stato la conseguenza di un uso ordinario o di un uso improprio del macchinario da parte dei lavoratori e individuare la correlativa regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata.
In proposito, la sentenza impugnata
i)evidenzia che l’infortunio mortale per cui si procede è stato determinato da un uso improprio della pressa ad opera del lavoratore che la stavano utilizzando, aiutato da altro lavoratore nel tentativo di sbloccarla; invero, ii) precisa che, dopo aver caricato più del dovuto la pressa di sacchetti di plastica, a fronte delle difficoltà di estrazione della balla, i due lavoratori applicavano una forza considerevole al macchinario, non ammessa in un uso corretto, tale da causarne il ribaltamento; iii) giudica, poi, inadeguata la valutazione del rischio di ribaltamento e le misure volte a fronteggiarlo, tenuto conto che era previsto solo che i lavoratori, in caso di inceppamento del macchinario, avrebbero dovuto astenersi da qualsiasi intervento e rivolgersi al personale addetto alla manutenzione, al fine del ripristino della funzionalità della pressa.
Tuttavia, la Corte territoriale non ha spiegato perché, ex ante, la direttiva impartita non valesse quale idonea misura di prevenzione.
All’inverso, avrebbe dovuto spiegare adeguatamente le ragioni della ritenuta insufficienza delle misure previste per far fronte al rischio di infortuni legati all’inceppamento della pressa, atteso che, a giudizio della cassazione, non basta all’uopo il mero riferimento di entrambe le sentenze di merito al fatto che i frequenti inceppamenti della macchina avevano determinato l’adozione di una sbrigativa e pericolosa prassi lavorativa, che, di fronte al blocco della pressa, in luogo dell’intervento del personale addetto alla manutenzione, prevedeva la forzatura dell’estrazione della balla di plastica rimasta incastrata. Invero, la Corte territoriale avrebbe dovuto interrogarsi in ordine alla conoscibilità da parte del datore di lavoro circa l’instaurazione di tale sciagurata prassi lavorativa tra i dipendenti della N, non potendosi prescindere da un siffatto accertamento per poter affermare la responsabilità dell’odierno ricorrente.
Solo qualora si accertasse che l’imputato era a conoscenza della rischiosa prassi in uso all’interno dell’azienda o che l’abbia ignorata per colpa, potrebbe affermarsi che, nonostante il pericolo fosse riconoscibile e, dunque, prevedibile, non ha adottato le misure cautelari necessarie per scongiurarlo.
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia,
