Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17526/2026, 5/13 maggio 2026, ha chiarito che sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, valutate in sede di successivo giudizio abbreviato), in qualità di persona informata dei fatti, dall’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale.
Ciò perché, come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022, le sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, T.U. stup., non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C481/19 D.B. contro Consob) (Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Rv. 284191 – 01; Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 261953 – 01).
