Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17107/2026, 5/12 maggio 2026, ha affermato che, in caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest’ultimo prevale nel solo caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile (Sez. 1, Sentenza n. 26615 del 15/05/2024, Rv. 286715 – 01; Sez. 3, n. 54374 del 17/10/2018, Rv. 274130 – 01).
È stato inoltre rilevato che – ogni qual volta, mediante ricorso per cassazione, si contesti la non conformità tra le dichiarazioni espresse in udienza e quelle verbalizzate o, in ogni caso, l’erronea interpretazione delle dichiarazioni medesime – è onere della parte di accompagnare l’impugnazione con la integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269801 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto alcuna registrazione audio del verbale e nemmeno la sua integrale trascrizione, né in sede di atto introduttivo e nemmeno di successiva produzione documentale.
Ne consegue che deve farsi riferimento al solo contenuto del verbale redatto in forma riassuntiva, dal cui tenore letterale si evince in modo univoco che la concessione della sospensione condizionale non faceva parte dell’accordo perfezionato tra le parti, con conseguente assenza del lamentato vizio di difetto di correlazione.
