Ricusazione: l’effetto pregiudicante di un procedimento è limitato al caso in cui il giudice, chiamato a decidere sulla colpevolezza di un imputato, abbia già espresso in un altro processo penale una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei riguardi dello stesso soggetto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17052/2026, 6/12 maggio 2026, ha ribadito che l’effetto pregiudicante di un procedimento, rilevante ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., si verifica nell’ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla colpevolezza di un imputato, abbia già espresso in un altro processo penale una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei riguardi dello stesso soggetto.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza emessa il 12 novembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l’istanza di ricusazione presentata da AD nei confronti del dott. PS, quale presidente della Corte di assise di appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva giudicato PI colpevole nel procedimento, celebrato con rito abbreviato, dove era imputato – in concorso con il ricorrente, contro cui si procedeva separatamente –, per la commissione dell’omicidio di GT e CM, che risultava aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Dalla stessa imputazione di omicidio, invece, AD, nel giudizio di primo grado, celebrato separatamente con rito ordinario, era stato assolto, con sentenza impugnata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che era transitata davanti a un collegio della Corte di assise di appello di Catanzaro presieduto dal dott. PS.

Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dalla Corte di appello di Catanzaro sull’assunto che il compendio probatorio acquisito nel procedimento pregiudicante, conclusosi con la condanna di PI, sebbene riferibili alla medesima vicenda omicidiaria, non veniva ritenuto idoneo a determinare la ricorrenza della situazione di pregiudizialità, invocata ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen.

Tale pregiudizio valutativo, al contrario di quanto dedotto nell’interesse del ricorrente, non poteva essere ricondotto alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia GP e AT, che, sulla base di un percorso argomentativo congruo e non rilevante ai presenti fini ricusatori, non era stato ritenuto dalla Corte di assise di Catanzaro convergente sulla posizione processuale di AD, che era stato conseguentemente assolto.

Ricorso per cassazione

Avverso questa ordinanza AD, a mezzo dei suoi difensori, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica doglianza, prospettata promiscuamente, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 37 cod. proc. pen., così come reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 giugno 2000, n. 283.

Secondo la difesa del ricorrente, nel respingere l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del dott. PS, la Corte di appello di Catanzaro non aveva tenuto conto del fatto che i reati giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati nel processo penale celebrato nei confronti di PI, si fondavano su elementi probatori connotati da identità.

Tale compendio probatorio, infatti, si sostanziava nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia GP e AT nei confronti degli autori dell’omicidio di GT e CM, individuati, tra gli altri, in PI e il ricorrente.

Ne discendeva che il dott. PS, nella sua qualità di presidente della Corte di assise di appello che avrebbe dovuto giudicare il ricorrente medesimo nel presente procedimento, relativamente alla commissione del duplice omicidio, era lo stesso magistrato che aveva presieduto il collegio che, nel giudizio di secondo grado, aveva condannato l’originario coimputato del ricusante, PI; condanna che era intervenuta in un diverso procedimento sulla base dello stesso compendio probatorio, incentrato sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia GP e AT, che erano già state ritenute pienamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso proposto è infondato.

L’assunto processuale posto a fondamento dell’atto di impugnazione in esame è incontroverso, riguardando la circostanza che il magistrato ricusato, il dott. PS, che, quale presidente della Corte di assise di appello di Catanzaro, avrebbe dovuto giudicare il ricorrente, era lo stesso soggetto che aveva condannato il coimputato del ricorrente, PI, nel procedimento separato, celebrato con rito abbreviato, per il duplice omicidio.

Si consideri, in proposito, che l’originaria imputazione, relativa all’omicidio in esame, ascritta in concorso al ricorrente e a PI, non consente di affermare, sic et simpliciter, l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti, tenuto conto del fatto che i relativi processi penali, pur riguardando la medesima vicenda criminosa, erano stati separati, all’esito delle indagini preliminari, per la scelta compiuta dai due correi di procedere con riti differenti.

In particolare, PI sceglieva di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, che veniva celebrato davanti al GUP del Tribunale di Catanzaro, che lo condannava; mentre, il ricorrente sceglieva di essere giudicato con le forme del rito ordinario, che veniva celebrato davanti alla Corte di assise di Catanzaro che lo assolveva.

Si tratta, allora, di verificare se tali connotazioni della vicenda processuale sottoposta al vaglio della Corte siano idonee a concretizzare una situazione di pregiudizio, rilevante alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000, espressamente richiamata dalla difesa del ricorrente, con cui era stata dichiarata «l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».

A tale quesito, anticipando quanto si dirà più avanti, occorre fornire risposta negativa.

Si osserva, innanzitutto, che, secondo l’orientamento consolidato di legittimità, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riferimento agli elementi circostanziali, soggettivi e oggettivi, dell’ipotesi di reato considerata. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona».

Costituisce, pertanto, un fatto di reato diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti, oggettivamente o soggettivamente, un’ulteriore estrinsecazione dell’attività criminosa.

Ne consegue che la vicenda criminosa in esame, rappresentata dall’omicidio di GT e CM, pur essendo ascritta in concorso al ricorrente e a PI – e prescindendo dalla circostanza che veniva valutata in sedi diverse –, non può ritenersi connotata da identità processuale.

In questo contesto processuale, il riferimento allo stesso fatto storico, rappresentato dal duplice omicidio oggetto di vaglio giurisdizionale, non comporta automaticamente l’inquinamento della posizione di imparzialità e di terzietà nel procedimento pendente del magistrato ricusato – il dott. PS –, come affermato dalla Corte di appello di Catanzaro, sia pure attraverso il richiamo giurisprudenziale (recte Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Rv 287030 – 01), non del tutto pertinente, secondo cui: «Non dà luogo a ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell’imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo in un altro».

L’ambito di applicazione del precedente richiamato dalla Corte di merito, invero, non è sovrapponibile a quello in esame, non riguardando l’identità dell’imputato contro cui si procede per fatti diversi, ma l’identità soggettiva delle fonti di prova acquisite, riguardanti le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che non legittima la ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 1, n. 21064 del 12/05/2010, Rv. 247578 – 01, in termini assimilabili al caso di specie, secondo cui: «Non è passibile di ricusazione il magistrato componente della Corte di assise davanti alla quale è incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso, e quindi aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, che abbia già concorso alla pronuncia di condanna dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento».

Delimitato il perimetro ermeneutico dell’intervento richiesto alla Corte, deve evidenziarsi che l’effetto pregiudicante di un procedimento, rilevante ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., si verifica nell’ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla colpevolezza di un imputato, abbia già espresso in un altro processo penale una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei riguardi dello stesso soggetto; condizioni, queste, non riscontrabili con riferimento alla posizione del dott. PS, alla luce di quanto si è detto nei paragrafi precedenti.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che la circostanza che il magistrato ricusato abbia preso parte a un precedente giudizio a carico del  coimputato del ricorrente per lo stesso fatto omicidiario, ancorché caratterizzato dall’identità dei collaboratori di giustizia esaminati nei due ambiti processuali, non può assumere un rilievo decisivo, essendo evidente che le propalazioni dei collaboranti, pur credibili soggettivamente e intrinsecamente attendibili, potrebbero essere ritenuti estrinsecamente riscontrate nei confronti di un imputato e privi di riscontro nei confronti del presunto correo, in linea con quanto costantemente affermato dalla Corte, secondo cui: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l’uno aspetto influenza necessariamente l’altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all’attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Rv. 236151 – 01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Rv. 262348 – 01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Rv. 244541 – 01).

D’altra parte, questo approdo ermeneutico, che risale a Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465 – 01, ha ricevuto il definitivo suggello delle Sezioni unite, che nella materia in esame, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01).

Le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, dunque, appaiono condivisibili, ancorché appare opportuno ridefinire il percorso ermeneutico attraverso cui si giunge a escludere la ricorrenza dei presupposti legittimanti la ricusazione del dott. PS, dovendosi ribadire, in linea con quanto affermato dal Giudice delle leggi, fin dalle sentenze della Corte costituzionale 17 aprile 1996, n. 131 e 20 maggio 1996, n. 155, che la funzione pregiudicata deve essere idonea ad alterare, potenzialmente ma significativamente, la neutralità cognitiva del giudice e, per questo, deve essere individuata «in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l’imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa» (Corte cost., sent. n. 283 del 2000, cit.).

Non può, del resto, non rilevarsi conclusivamente che se è certamente vero che l’effetto pregiudicante di un procedimento deve essere inteso estensivamente, non potendo «essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza […]», è altrettanto vero che la funzione pregiudicata deve essere circoscritta entro limiti precisi, dovendo essere «individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l’imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa» (Corte cost., sent. n. 283 del 2000, cit.).

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da AD deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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