La nozione di convivenza nei maltrattamenti in famiglia (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17560/2026, 5/14 maggio 2026, ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di «convivenza», in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez.6, n. 38336 del 28/9/2022, Rv. 283939).

Si richiede, pertanto, una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione (Sez. 6, n. 15883 del 16/3/2022, Rv. 283436; Sez. 6, n. 31390 del 30/3/2023, Rv. 285087; Sez. 6, n. 29928 del 29/5/2025, Rv. 288417).

In ogni caso, è configurabile (Sez. 6, n. 17888 del 11/02/2021, Rv. 281092 – 01) il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà.

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