Conversione di pena detentiva in pena pecuniaria: il giudice può negarla ove sia prevedibile che l’imputato si sottrarrà al pagamento (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17559/2026, 5/14 maggio 2026, ha chiarito che gli articoli 132 e 133 cod. pen., che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale del giudice, concernono non solo il «quantum» di pena, ma anche la «specie» della stessa e trovano applicazione anche in relazione alle «pene sostitutive» di cui all’articolo 20-bis cod. pen. Ha inoltre precisato che, in tema di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, non è consentito alcun automatismo, in quanto la conversione non costituisce un diritto assoluto del condannato e il giudice «può», in applicazione dei poteri discrezionali riconosciutigli dagli articoli 132 e 133 cod. pen., valutare in chiave prognostica la possibilità che il condannato adempia all’obbligazione pecuniaria. Egli, tuttavia, «deve», a tal fine, acquisire tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell’imputato.

In tema di giudizio prognostico sul futuro inadempimento (e di corrispondente potere discrezionale del giudice nella relativa valutazione), si registra in giurisprudenza un orientamento contrastante.

Un primo indirizzo (Sez. 5, n. 8569 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287739 – 01) sostiene che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, qualora la tipologia del reato oggetto del giudizio lasci presumere che l’imputato si sottrarrà al pagamento della pena pecuniaria (fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, in quanto il mancato pagamento del canone lasciava presumere che l’imputato si sarebbe sottratto anche al pagamento della pena pecuniaria).

Al contrario, altro orientamento (Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289194 – 01; Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Rv. 288012 – 01; Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Rv. 288729 – 01) sostiene che il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, riferendosi la prognosi di inadempimento ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.

A tale conclusione indurrebbe il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell’art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest’ultimo nel testo novellato dall’art. 71, comma 1, lett. u), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinante i casi di revoca e di conversione della pena pecuniaria, per mancato pagamento o sua impossibilità, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, «al momento della esecuzione» e non già della sua «irrogazione».

Tale seconda impostazione non può essere condivisa, in quanto, in presenza di una condanna a pena detentiva nei limiti previsti per la sostituzione con la pena pecuniaria, ciò renderebbe «obbligatoria» la conversione, di fatto abrogando ogni potere discrezionale del giudice ai sensi degli articoli 132 e 133 cod. pen., contrariamente all’orientamento consolidato della Suprema Corte, la quale ha ribadito la necessità che al giudice permanga, sia pure con dei limiti, l’esercizio del potere discrezionale stabilito dalla legge, che va inteso come riferimento non solo al quantum di pena, ma anche alla specie della stessa.

Si è in proposito affermato (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289169 01) che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell’esercitare il potere discrezionale previsto dall’art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l’esigenza di assicurare la proporzionalità «quantitativa» e «qualitativa» della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025.

In tale ultima pronuncia, il Giudice delle leggi ha evidenziato (par. 8.1) che la riforma del 2022 ha, con nettezza, inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale.

Ciò si desumerebbe anzitutto dall’introduzione, nel Libro I del Codice penale, del nuovo art. 20-bis, che espressamente le elenca, così completando il novero delle pene principali e accessorie già indicate negli articoli precedenti del Capo I del Titolo II (dedicato, appunto, alle pene) del Libro I del Codice penale.

Una simile scelta è del resto esplicitata dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si chiarisce che le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come «vere e proprie pene […] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale».

Tutto ciò in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art. 27, terzo comma, Cost., che ragiona di «pene» al plurale, stimolando così il legislatore a sperimentare forme di reazione sanzionatoria diverse – e in ipotesi più conformi tanto al senso di umanità, quanto alla funzione rieducativa – rispetto alla tradizionale pena carceraria. La Corte costituzionale ha poi precisato che la finalità rieducativa è, dunque, coessenziale al volto costituzionale della pena, nell’ordinamento italiano; tanto da non poter essere sacrificata «sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena (sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990)», qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato (sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).

Conseguentemente, non solo le autorità preposte all’esecuzione della pena, ma – ancor prima – il legislatore nella fase di comminatoria edittale, e poi il giudice in sede di irrogazione della pena, sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalità in maniera tale da favorire – e certamente da non ostacolare – quel «cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale», nel quale si declina la funzione rieducativa della pena (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del Considerato in diritto).

Tuttavia, il Giudice delle leggi precisa che la giurisprudenza costituzionale non si è mai spinta ad affermare che la rieducazione debba essere considerata, per vincolo costituzionale, come l’«unica» finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati – a condizione appunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare – assieme – il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale.

Dalla pronuncia anzidetta si ricava il principio secondo cui il giudice della cognizione mantiene la propria discrezionalità non solo nella quantificazione della pena, ma anche nella «selezione» della stessa e che permanga in capo allo stesso il potere/dover di valutare la solvibilità del condannato (come si ricava, v. infra, par. 6.2., dal tenore dell’art. 56-quater l. 689 del 1981, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), non potendosi ritenere conforme all’ordinamento processuale alcun automatismo, che potrebbe frustrare ab origine l’effettività della pena. Si deve quindi ritenere consentito rigettare la richiesta di conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria ove il giudice ritenga che il condannato non sia in grado di adempiere, evitandosi in tal modo corto-circuiti che determinerebbero la successiva riconversione della pena pecuniaria in detentiva.

Tale potere discrezionale non è comunque senza limiti. Ed infatti, il disposto dell’art. 56-quater l. 689 del 1981, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, «lo obbliga ad acquisire d’ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell’imputato, in quanto l’omessa indicazione delle stesse da parte di quest’ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione» (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Rv. 286130 – 01), non potendosi limitare a valutazioni astratte o meramente inferenziali, quale l’omesso pagamento del debito tributario.

Di particolare rilievo è proprio il riferimento all’articolo 56-quater l. 689/1981, il quale impone al giudice di tenere conto «delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare».

La formula assolutamente innovativa dell’art. 56-quater suddetto consente di ritenere superata quella giurisprudenza, formatasi prima della «riforma Cartabia» (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 – 01), secondo cui «la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione», posto che, nell’enunciare tale principio, la Corte nella sua massima composizione aveva affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche, circostanza invece espressamente prevista dalla nuova disciplina (art. 56-quater l. 689/1981, anzidetto). 

Bisogna quindi concludere nel senso che:

– gli articoli 132 e 133 cod. pen., che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale del giudice, concernono non solo il «quantum» di pena, ma anche la «specie» della stessa e trovano applicazione anche in relazione alle «pene sostitutive» di cui all’articolo 20-bis cod. pen.; – in tema di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, non è consentito alcun automatismo, in quanto la conversione non costituisce un diritto assoluto del condannato e il giudice «può», in applicazione dei poteri discrezionali riconosciutigli dagli articoli 132 e 133 cod. pen., valutare in chiave prognostica la possibilità che il condannato adempia all’obbligazione pecuniaria. Egli, tuttavia, «deve», a tal fine, acquisire tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell’imputato.

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