Avvocato bloccato nel traffico: la cassazione riconosce la rimessione in termini (Riccardo Radi)

Man in suit looking stressed while stuck in traffic jam with documents on dashboard

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 17604 depositata il 15 maggio 2026 ha riconosciuto la rimessione in termini al legale non arrivato in tempo in udienza in quanto bloccato in un incidente stradale.

Nel caso esaminato la Suprema Corte ha sottolineato che ‘istanza di rimessione nel termine, era corredata da ampia documentazione attestante inequivocabilmente il verificarsi di un impedimento assoluto a comparire in udienza con puntualità, tale da rendere vano ogni sforzo umano, perché derivato da cause esterne non imputabili al ricorrente ed imprevedibili (almeno nella loro entità), tanto da giungere perfino all’attenzione della stampa, e come tale integrante un caso di forza maggiore, non essendo ascrivibile a una libera scelta di vita dell’imputato né suscettibile di essere temporaneamente interrotta da questo con altro comportamento (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01).

La difesa con istanza chiedeva al Tribunale di Teramo di essere restituito nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento … mediante rito abbreviato, non avendo potuto formulare tale richiesta all’udienza preliminare fissata per le ore 11,00 del 17/09/2025 dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo per caso fortuito e forza maggiore.

Tale richiesta è stata disattesa dall’ordinanza impugnata con motivazione illogica, che non si è in alcun modo confrontata con le documentate ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’istanza.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, con istanza, chiedeva al Tribunale di Teramo di essere restituito nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato, non avendo potuto formulare tale richiesta all’udienza preliminare fissata per le ore 11,00 del 17/09/2025 dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo per caso fortuito e forza maggiore.

Stante inequivocabilmente il verificarsi di un impedimento assoluto a comparire in udienza con puntualità, tale da rendere vano ogni sforzo umano, perché derivato da cause esterne non imputabili al ricorrente ed imprevedibili (almeno nella loro entità), tanto da giungere perfino dinanzi citato, anche le abnormi condizioni di traffico createsi a causa di un incidente che, nell’occasione, avevano paralizzato per diversi chilometri il percorso autostradale, tanto che le fotografie prodotte attestavano come per circa un’ora – dalle 10,33 alle 11,32 – l’autovettura dell’imputato e del suo legale erano rimaste praticamente ferme in colonna.

Gli atti allegati alla richiesta, inoltre, documentavano anche l’eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento, tale da essere poi riportato anche dagli organi di stampa, oltre che dal sito di Autostrade per l’Italia (all. 9 e 10) e, nel contempo, i ripetuti contatti della difesa del C., sin dalle ore 10,00 (mezz’ora prima dell’orario fissato per l’udienza) con il difensore della persona offesa, con il difensore di ufficio di turno e con la cancelleria del Tribunale per avvisare dell’impedimento, nel vano tentativo di ottenere anche un mero rinvio ad horas dell’udienza, invece già conclusasi prima dell’arrivo dell’imputato in Tribunale, alle ore 12,30, come da certificato allegato alla richiesta.

L’istanza di rimessione nel termine, pertanto, era corredata da ampia documentazione attestante inequivocabilmente il verificarsi di un impedimento assoluto a comparire in udienza con puntualità.

L’ordinanza impugnata, però, non si è in alcun modo confrontata con le argomentazioni poste a sostegno dell’istanza e con la documentazione a corredo di questa, argomentandone il rigetto con il rilievo che deve considerarsi “fatto notorio la ricorrenza sull’autostrada A14 di lavori corso che generano cantieri e correlati rallentamenti al flusso della circolazione stradale”, motivazione del tutto incongrua rispetto alla situazione prospettata e documentata, giacché l’impedimento assoluto a presenziare tempestivamente all’udienza, non rinviata nemmeno ad horas, derivava non già da rallentamenti prevedibili perché collegati a lavori in corso, bensi ad incidente dalle conseguenze palesemente imprevedibili, almeno nelle loro proporzioni (quali un code di 5 km ed immobilità per ore).

Della serie, quando sarebbe stato utile applicare il buon senso che dovrebbe essere la bussola di ogni giudicante.

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