Liberi sospesi: estinzione della pena nel termine di 5 anni dalla presentazione dell’istanza al tribunale di sorveglianza senza una decisione (Redazione)

Three hikers in helmets and outdoor gear crossing a suspension bridge over a flowing river surrounded by green forest and rocky mountains

Segnaliamo la proposta di introdurre l’articolo 173 bis codice penale (Estinzione della pena detentiva in casi particolari).

La proposta (allegata al post) prevede che::” Quando l’esecuzione della pena sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, la pena si estingue qualora, entro cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non sia intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza”.

I liberi sospesi sono il numero più di novantamila (ultimi dati del Ministero della Giustizia} e sono le persone che, essendo state condannate con sentenza definitiva a una pena detentiva non superiore a quattro anni, o a sei anni se tossicodipendenti o alcooldipendenti, beneficiano della sospensione dell’or- dine di esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale e restano in attesa, spesso per un periodo di molti anni, della decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di accesso a una misura alternativa alla detenzione.

I tempi di decisione eccessivamente lunghi compromettono in modo grave il principio di effettività della pena e rischiano altresì di vanificare la funzione rieducativa e risocializzante sancita dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

L’esecuzione di una pena a distanza di molti anni dalla commissione del reato non solo rende inefficace la finalità di prevenzione speciale, ma può produrre effetti oltremodo pregiudizievoli nei confronti di persone che, nel frattempo, hanno intrapreso percorsi di reinserimento sociale, costruendo un’esistenza stabile, una famiglia e svolgendo un lavoro regolare.

La proposta di legge, secondo i proponenti mira a porre un limite temporale certo alla fase di sospensione dell’esecuzione della pena conseguente alla presentazione di un’istanza di misura alternativa alla detenzione da parte del condannato. In particolare, nel caso in cui la pena da eseguire sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, la pena stessa si estingue qualora, entro cinque anni dalla data di deposito dell’istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non sia intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza.

Il termine quinquennale decorre dal giorno del deposito dell’istanza di applicazione della misura alternativa e risponde all’esigenza di garantire un equilibrio tra l’interesse pubblico all’esecuzione della pena e il diritto del condannato a non rimanere indefinitamente in una condizione di incertezza giuridica.

Alla fattispecie si applica, inoltre, la disciplina prevista dal settimo comma dell’articolo 172 del codice penale, assicurando coerenza sistematica con l’istituto dell’estinzione della pena.

Al fine di evitare effetti premiali ingiustificati e di salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, è espressamente prevista la revoca dell’estinzione della pena nel caso in cui il condannato, nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di estinzione, riporti una nuova condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

In tal modo, la presente proposta di legge coniuga l’obiettivo di razionalizzare e rendere effettivo il sistema dell’esecuzione penale con il rispetto dei princìpi di responsabilità individuale, prevenzione e sicurezza, nel pieno rispetto dei valori costituzionali.

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