Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17080/2026, 6/12 maggio 2026, ha affermato che la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.
Si tratta di un principio consolidato da anni e mai messo in discussione.
Basti qui citare Sez. VI, n. 35791/2019 del 29 maggio 2019, Di Paoli, Rv. 277495 – 01, per la quale è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l’omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge.
Nella stessa decisione si è ritenuto che la prescrizione sia un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario.
Considerazioni sovrapponibili sono state espresse da Sez. V, n. 12093/2021 del 20 gennaio 2021, F., Rv. 280735 01), anch’essa ripetutamente citata da decisioni successive.
L’effetto di tale inquadramento è ben descritto dalla molto più recente Sez. IV, sentenza n. 13353/2025 del 19 marzo 2025 ove si legge che “Nel caso in esame, il ricorrente non ha precisato alcunché in ordine alle scansioni processuali rilevanti per individuare la chiusura della contestazione di cui alla rubrica, alla quale certamente bisogna fare riferimento per stabilire la data di chiusura della contestazione del reato associativo.
E, sul punto, si è già chiarito che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l’omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge”.
Si muove nella stessa direzione, con specifica focalizzazione sulla dimostrazione della data di inizio del decorso del termine della prescrizione, Sez. II, n. 18415/2025, 15 aprile 2025, la quale ha ribadito che “in tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti […] il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la intervenuta prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha il preciso onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli – e senza necessità di accesso agli atti processuali – a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo, essendo precluso in sede di legittimità un accertamento fattuale e di merito anche in ordine al tempus commissi delicti”.
Nella considerazione della giurisprudenza di legittimità, dunque, la prescrizione è un evento giuridico piuttosto che un fatto naturale, può affermarsene l’esistenza solo una volta risolte tutte le questioni di diritto e di fatto che possono influenzare il decorso del termine, non essendo quindi sufficiente un mero calcolo numerico, grava su chi ne chiede il riconoscimento l’onere di rappresentare per intero la sequenza procedimentale degli eventi processuali di rilievo e, attraverso di essa, dimostrare il raggiungimento del termine prescrizionale.
