Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17248/2026, 7/13 maggio 2026, ha ribadito che il requisito richiesto dall’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per l’accesso al procedimento speciale ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un presupposto processuale di ammissibilità del rito e, dunque, si sostanzia in una preclusione processuale che opera ab extrinseco e che, quindi, impedisce al giudice, in mancanza dei requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge, di emettere una decisione sul merito della regiudicanda (quindi di recepire l’accordo delle parti pur in presenza dei requisiti intrinseci ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), con la conseguenza che la mancanza dei requisiti di ammissibilità del rito, che sono, come detto, estrinseci e che fungono perciò da requisiti di validità del rapporto processuale instaurato con l’esercizio dell’azione penale, consente al giudice di emettere una decisione che contiene però solo l’accertamento della mancanza medesima. Diversamente, il giudice emetterebbe una decisione viziata.
Ritiene il collegio di condividere e far proprie le argomentazioni della sentenza della terza sezione di questa Corte (Sez. 3, n. 22628 del 18/04/2025, PG, PMT c/De Vita Moreno, Rv. 288261 – 01), che ha ricostruito la normativa di diretto interesse per il presente scrutinio come segue: «L’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nella sua formulazione originaria vigente fino al 29 giugno 2024, ammetteva l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale in presenza della circostanza del precedente comma 1, cioè quando “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”, nonché in presenza del “ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2”, che stabilivano le cause di non punibilità rispettivamente per gli art. 10-bis, 10-ter, 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (comma 1) e per gli art. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (comma 2).
In seguito alla novella dell’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, la norma è stata riformulata in modo più chiaro perché il riferimento al comma 1 dell’art. 13 è stato esplicitato, aggiungendo dopo le parole “può essere chiesta dalle parti solo quando” le parole “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, compresi sanzioni amministrative e interessi, è estinto” e subito dopo «nonché» e, prima delle parole “ravvedimento operoso”, le parole “quando ricorre”.
Pertanto, la norma continua ad ammettere il ricorso al rito speciale previsto dall’art. 444 e ss. cod. proc. pen., per i reati dichiarativi, solo quando vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, diversamente operando la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. (Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, Cetin, Rv. 277897 – 01).
Va peraltro chiarito come non abbiano, allo stato, rilevanza le disposizioni di cui al d.lgs. 5 novembre 2024 n. 173, abrogative del d.lgs. 74 del 2000, essendo stata l’efficacia della nuova legge differita al 1° gennaio 2026 e, per quanto d’interesse, è stata mantenuta inalterata la previsione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in quanto trasfusa nell’art. 90 della nuova legge, con la conseguenza che comunque sussiste continuità normativa tra le rispettive norme […] Ciò posto, … l’accesso al rito premiale è consentito solo in caso di estinzione del debito tributario, in esso compresi sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero, a condizioni esatte, in caso di ravvedimento operoso. La salvezza dell’ipotesi del comma 2 del precedente art. 13 si riferisce, quindi, alla causa di non punibilità che opera se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti, in seguito al ravvedimento operoso o alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano avvenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. I requisiti per l’operatività della causa di non punibilità sono quindi del tutto diversi da quelli previsti per l’accesso al rito premiale. La disciplina muta per i reati degli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 per i quali l’estinzione del debito tributario vale a integrare la causa di non punibilità dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, il che neutralizza la possibilità di accedere al rito premiale dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (si veda sul punto Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 28170901 con attenta analisi delle norme anche con riferimento alla sostanziale inapplicabilità dell’art. 13-bis, comma 2, ai reati degli art. 10-bis,10-ter e 10quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in motivazione, par. 3). […] Alla luce delle considerazioni svolte è certo che, in assenza dell’estinzione del debito tributario, ivi compresi sanzioni e interessi, il ricorrente non avrebbe potuto definire il procedimento con l’applicazione concordata della pena».
La sentenza in esame persuasivamente ha ritenuto che «Il requisito richiesto dall’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per l’accesso al procedimento speciale ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, un presupposto processuale di ammissibilità del rito e, dunque, si sostanzia in una preclusione processuale che opera ab extrinseco e che, quindi, impedisce al giudice, in mancanza dei requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge, di emettere una decisione sul merito della regiudicanda (quindi di recepire l’accordo delle parti pur in presenza dei requisiti intrinseci ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), con la conseguenza che la mancanza dei requisiti di ammissibilità del rito, che sono, come detto, estrinseci e che fungono perciò da requisiti di validità del rapporto processuale instaurato con l’esercizio dell’azione penale, consente al giudice di emettere una decisione che contiene però solo l’accertamento della mancanza medesima. Diversamente, il giudice emetterebbe una decisione viziata».
L’art. 13-bis citato richiede, per l’accesso e, dunque, per l’ammissibilità del rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen. le precise condizioni ivi disciplinate; il giudice, intanto può recepire l’accordo delle parti e operare le valutazioni ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen., se ed in quanto esista il requisito di ammissibilità del rito, mancando il quale la decisione di merito, in quanto preclusa, deve ritenersi illegittima.
In tale evenienza, pertanto, non è pertinente fare riferimento ai limiti stabiliti dall’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., secondo i quali “il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, dal momento che il vizio si pone fuori e prima di tali vizi, attenendo ad un presupposto di ammissibilità del procedimento speciale ex art. 444 cod. proc. pen. che, esulando dall’ambito applicativo dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., segue invece le regole generali.
In questa direzione si erano, del resto, già orientati altri approdi della Suprema Corte, riguardanti previsioni diverse nell’ambito della disciplina dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ma attinenti alla medesima tematica di fondo.
Sez. 6, n. 19679 del 27/01/2021, PG c/Bove, Rv. 281664, si era espressa nel senso che, in tema di patteggiamento nei reati contro la Pubblica Amministrazione, è ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata in difetto della restituzione integrale del prezzo o del profitto prevista ex art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen. dal momento che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, vizio deducibile ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., secondo il regime generale delle impugnazioni. La decisione in commento, dopo un’attenta analisi della natura giuridica dell’istituto del c.d. patteggiamento, ha chiarito che con il patto sulla pena di cui all’art. 444 e segg. cod. proc. pen. «la parte, rinunciando a diritti fondamentali, chiede, attraverso l’accordo, una determinata pena rispetto al quadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di tale richiesta, raggiunto l’accordo, non può più recedere.»
Tuttavia, si è puntualizzato, «Questo, solo questo, giustifica la limitazione al potere di impugnare, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; la parte non può strumentalmente impugnare la sentenza pronunciata che recepisce un accordo che presuppone la rinuncia a diritti fondamentali e dal quale non può recedere. Il limitato potere di impugnare previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. si giustifica tuttavia in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sulla rinuncia a diritti fondamentali (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), ma non anche per quelle che sono invece espressione di accordi conclusi in violazione di una condizione di ammissibilità della richiesta di accesso al rito».
Sez.2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, si era posta, dapprima, in consapevole contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale «l’accesso al patteggiamento allargato nei casi non consentiti di cui all’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. integra un’ipotesi di pena illegale, con la conseguenza che avverso la sentenza è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3828 del 10/01/2019, PG Taha Bouzekri, Rv. 274981; nello stesso senso Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, P.G., D’Onofrio, Rv. 271526)»; ed aveva di conseguenza affermato che «alla luce dei principi richiamati dalla sentenza Jazouli in tema di pena illegale e tenuto conto del contenuto precettivo dell’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (sul punto Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252934) l’erronea ammissione al rito per effetto dell’omessa considerazione della preclusione stabilita per i recidivi qualificati dall’art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. non ridonda in termini necessitati sulla natura della pena […]. L’illegalità non connota, dunque, la determinazione della sanzione in senso proprio sibbene le condizioni d’accesso che escludono la premialità ove la pena concordata superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, in relazione alle specifiche categorie di delitti previste dall’art. 444, comma 1 bis, ovvero a soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o, ancora, recidivi ex art. 99, comma 4, cod.pen. Tanto si evince in primo luogo dal dato testuale della norma di cui al comma 1 bis che “esclude” l’operatività dell’istituto dell’applicazione della pena nelle ipotesi ivi contemplate, delimitandone ab estrinseco i presupposti, la cui violazione, pertanto, si riflette solo indirettamente sulla misura della pena per effetto del riconoscimento della diminuente premiale».
Ed aveva così concluso che «Al fine della delimitazione dell’area d’impugnabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. alla luce del tassativo catalogo enunziato all’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. appare, pertanto, controvertibile la sussunzione nell’area dell’illegalità della pena delle violazioni che concernono i limiti oggettivi e soggettivi che restringono l’area di accesso al rito, non risultando all’uopo dirimente il richiamo alla giurisprudenza CEDU circa la natura sostanziale delle norme a carattere premiale. Invero, alla stregua delle cospicua elaborazione giurisprudenziale sul tema deve ritenersi che l’illegalità della pena postuli come tratto qualificante un difetto di corrispondenza, qualitativo o quantitativo, tra la previsione sanzionatoria e il trattamento in concreto inflitto che rende quest’ultimo contrario al dettato della legge sicché l’estensione interpretativa finalizzata a ricondurvi violazioni di altra e diversa natura, prodromiche e strumentali rispetto alla determinazione della pena, appare dubbia.». Quanto alla verifica dei requisiti di legittimazione ed interesse all’impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in carenza di tale indefettibile presupposto di ammissibilità, la decisione della terza sezione n. 22628 del 18/04/2025 ha chiarito che la prima spetta tanto al pubblico ministero quanto all’imputato, ma l’interesse all’impugnazione, istituzionalmente immanente alle funzioni esercitate dal pubblico ministero, deve essere, per l’imputato, accertato in concreto, caso per caso (Sez. 3, n. 22628 del 18/04/2025, cit. Rv. 288261-02). Anche l’imputato, dunque, è legittimato ad impugnare tale carenza processuale, purché indichi, specificamente, un interesse apprezzabile in tal senso (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215826).
Negli stessi termini era stato in precedenza affrontato dalla Suprema Corte il tema dell’interesse a ricorrere dell’imputato, avendo in più occasioni la giurisprudenza di legittimità evidenziato che è inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di applicazione della pena, sul presupposto dell’inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato in ragione della contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale qualora l’imputato non indichi nel ricorso lo specifico interesse all’annullamento della sentenza (Sez. 2, Taib, cit.; Sez. 4, n. 40060 del 21/06/2012, Broccolato, Rv. 253722; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli, Rv. 257066; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014, M., Rv. 261207), posizione che declina il più generale principio che vieta al giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677).
Occorre infatti ricordare che l’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
In particolare, la sentenza delle Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, ha chiarito che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso».
L’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, in vista della rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (ex multis, Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542). Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Come è stato già chiarito, in definitiva, l’interesse alla proposizione della impugnazione deve essere allora concreto, attuale e rilevante, non potendosi individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge.
Orbene, alcuni ricorrenti hanno esplicitato un concreto interesse all’impugnazione, con riferimento all’immediata elisione, prodotta dall’accoglimento del ricorso, del pregiudizio economico-patrimoniale determinato dal provvedimento di confisca che li ha rispettivamente raggiunti e che non ha formato oggetto dell’accordo delle parti, anche nella prospettiva di accedere, nel corso del dibattimento e fino alla sua chiusura, all’estinzione del debito tributario, presupposto dell’attenuazione di pena introdotta dal d. lgs. n. 87 del 2024 con la modifica dell’art. 13-bis, comma 1, del d. lgs. n. 74 del 2000, successiva al perfezionamento dell’accordo sulla pena, intervenuto nel maggio 2023.
Altri ricorrenti hanno, a loro volta, indicato il proprio interesse concreto alla rimozione del provvedimento impugnato a riguardo degli effetti penali del giudicato, tra l’altro forieri, per il primo, di incidere sulle scelte difensive esperibili nell’ambito di altro procedimento penale, pendente dinanzi a diversa autorità giudiziaria per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, relativo alla medesima società ed alle medesime annualità oggetto dell’attuale contestazione (ed oggetto di sopravvenuta notifica di avviso di conclusione delle indagini preliminari, non noto al momento della conclusione dell’accordo sulla pena); ed a riguardo, quanto al secondo, della disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca e dei suoi effetti pregiudizievoli, al cospetto della perdurante esposizione debitoria del ricorrente nei confronti dell’Erario.
Sono fondati anche i motivi dei ricorsi proposti da altri ricorrenti che attengono alla dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca del denaro e dei beni rispettivamente sequestrati.
È principio affermato dalle sezioni unite e condivisibile quello in virtù del quale “la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.” (Sez. U n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348).
Premesso che l’accordo tra le parti non ha investito la misura di sicurezza, la statuizione, lapidaria ed omnicomprensiva, resa sul punto dal primo giudice si è limitata a richiamare il testo dell’art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 87 d. lgs. n. 173 del 2024), senza nulla aggiungere sull’oggetto della confisca, sulla sua riconducibilità alla nozione di profitto o di prezzo del reato, sulla sua qualificazione come “diretta” o, nella impossibilità, “per equivalente”, ovvero per un valore corrispondente al prezzo o al profitto.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
