Tra le tante norme del codice processuale penale, non sempre piane e talvolta addirittura oscure, ce ne è una che brilla per chiarezza.
È contenuta nel primo comma dell’art. 618 cod. proc. pen. (rubricato “Decisioni delle sezioni unite”) e prevede testualmente che “Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite”.
Nella semplicità della sua formulazione, questa norma ci dice molte cose.
La prima, rilevante solo per quelli cui piace la purezza linguistica scritta e orale: sezioni unite si scrive sezioni unite e così ha fatto il legislatore; sono dunque abusive le espressioni scritte Sezioni unite e, ancora peggio, Sezioni Unite.
La seconda: se c’è già stato o potrebbe esserci un contrasto giurisprudenziale, il legislatore attribuisce alla sezione che l’ha rilevato la facoltà di chiamare in causa le sezioni unite di cui sopra. È solo una facoltà, d’accordo, ed è anche sensato che sia così perché il terreno dell’interpretazione è soggetto alla sovranità giurisprudenziale e qualunque invasione di campo del legislatore sarebbe intesa come una sfida mortale. Ecco perché la norma conta più sulla moral suasion che sull’imposizione. Ma un suggerimento c’è e andrebbe tenuto in considerazione.
La terza: che succede se la sezione che percepisce il contrasto, reale o potenziale che sia, non segue la via della rimessione alle sezioni unite? Succede l’ovvio, cioè il contrasto è lasciato lì ad incancrenire, a produrre disparità di trattamento giurisdizionale a fronte di situazioni uguali, ad annichilire il principio dell’uniformità degli indirizzi interpretativi la cui realizzazione è tra le competenze funzionali della Suprema Corte e lo strettamente correlato principio della prevedibilità delle decisioni che ha grande importanza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
In conclusione, l’omessa rimessione alle sezioni unite viola, se non la lettera, certamente lo spirito di una norma del codice di rito e, ciò che più conta, crea una situazione disfunzionale di incertezza e imprevedibilità dell’interpretazione il cui prezzo è pagato da tutti i consociati.
La migliore conferma è come sempre quella documentale e la offriamo nella sentenza allegata in forma anonimizzata che dà conto dell’esistenza di un conflitto interpretativo all’interno della quarta sezione penale della Suprema Corte, elenca le opposte visioni, prende posizione a favore di una di esse senza un battito di ciglia. Rimuove il problema, semplicemente.
La Suprema Corte parla per ultima, le sue parole sono un sipario, la sua responsabilità è altissima.
Ma, almeno in questo caso, i giudici del collegio di legittimità non l’hanno minimamente avvertita.
