Sinistro stradale e conducente in stato d’ebbrezza: condizioni per il concorso di colpa del passeggero danneggiato (Redazione) 

Man driving a car at night in rain, woman next to him looking anxious

La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 14021 del 13 maggio 2026, in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, ha stabilito che il concorso di colpa del passeggero trasportato su veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica non può essere affermato in via generale e astratta per il solo fatto della consapevole accettazione del trasporto, dovendo il giudice di merito procedere a una valutazione in concreto – con giudizio sintetico a posteriori – di tutte le circostanze del caso (condizioni della vittima e del conducente, entità del tasso alcolemico, circostanze di tempo e di luogo, prevedibilità del rischio), con obbligo di motivazione analitica su ciascuna di esse; in caso di dubbio residuo sulla prova della colpa della vittima, il concorso deve essere escluso, gravando la relativa dimostrazione sul debitore quale fatto impeditivo od estintivo della pretesa risarcitoria.

In proposito, premesso che la materia dell’assicurazione r.c.a. è armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, va ricordato che il XXIII Considerando di tale Direttiva ammonisce che obiettivo del legislatore comunitario è includere tutte le persone trasportate nei benefici assicurativi (salvo il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale) e che tale obiettivo “verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente”.

Peraltro, il Considerando in esame, se, per un verso, prevede che “un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente”, e che “l’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol (…) non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici”, per altro verso, fa salva la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza, “secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico”.

In coerenza con le previsioni del XXIII Considerando, l’art.13, ultimo comma, della Direttiva 2009/103 stabilisce che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero”.

Sull’apparente intrinseca contraddittorietà della richiamate disposizioni (da un lato, l’imposizione agli Stati membri del divieto di escludere dai benefici assicurativi coloro che siano trasportati su veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza; dall’altro, la “salvezza” dell’autonomia degli Stati membri medesimi nel dettare le regole della responsabilità civile, ivi comprese quelle che possono comportare una corresponsabilità del trasportato nell’ipotesi suddetta) ha fatto luce la giurisprudenza comunitaria: la Corte di Giustizia UE (sentenza 30/06/2005, Candolin c. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, in causa C-537/03, avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella in esame) ha infatti affermato un duplice principio: da un lato, il principio per cui il diritto comunitario in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza di una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento (o lo limitasse in misura sproporzionata) “in base a criteri generali ed astratti” (§ 29); dall’altro lato, il principio per cui lo stesso diritto unionale consente tuttavia agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso” di circostanze eccezionali (§ 30).

Sulla base dei principi affermati dal giudice europeo, la Corte di legittimità (Cass. 17/09/2024, n. 24920) ha ritenuto che l’eventuale concorso di colpa del passeggero alla determinazione del sinistro deve essere accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori; il giudice del merito è chiamato, dunque, ad accertare l’eventuale concorso colposo di chi si lasci trasportare in automobile da un ubriaco, vagliando, caso per caso, le condizioni della vittima e del conducente, l’entità del tasso alcolemico, le circostanze di tempo e di luogo e la prevedibilità del rischio, motivando analiticamente su tutte queste circostanze; il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e, quale oggetto di eccezione (benché in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, alla luce delle circostanze emergenti dagli atti), va dimostrato da chi la solleva.

Nl caso di specie, nell’accertare il concorso di colpa di AD la Corte bresciana non si è conformata agli illustrati principi, in quanto, dopo avere richiamato la disposizione dell’art.1227, primo comma, cod. civ. e il suo fondamento dogmatico sia sostanziale (quale precipitato del principio di stretta causalità) che processuale (quale eccezione in senso lato), si è limitata a rilevare, con motivazione tanto succinta quanto oscura (e quindi sostanzialmente apparente) che il primo giudice aveva riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 50% «in ragione delle condotte accertate e non contestate», soggiungendo poi, con un passaggio motivazionale intrinsecamente contraddittorio, da un lato, che il sinistro (dunque, l’evento lesivo, vale a dire proprio l’elemento dell’illecito su cui incide l’art.1227, primo comma, cod. civ., che non pertiene al danno-conseguenza ma, appunto, al danno evento) si sarebbe verificato «per colpa esclusiva del conducente dell’auto» (pag. 12 della sentenza impugnata), dall’altro lato, che la consapevolezza, da parte della vittima, che il conducente fosse in stato di ebbrezza doveva desumersi dalla deposizione di un testimone, senza spiegare per quale ragione e con quale rilievo causale tale consapevolezza avesse inciso sullo stesso evento lesivo e sulla percentuale di danno ad essa ascrivibile.

In tal modo la Corte di merito non solo ha omesso di osservare l’onere di dotare il proprio provvedimento di una motivazione conforme al “minimo costituzionale”, ai sensi dell’art.132, n.4, cod. proc. civ., ma ha anche violato il disposto dell’art.1227, primo comma, cod. civ., dal momento che, alla luce di quanto si è sopra osservato, l’interpretazione conforme al diritto unionale della regola codicistica non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato, pur consapevolmente, di essere trasportata a bordo di un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente; piuttosto, la necessità di interpretare la norma interna alla luce del diritto europeo impone al giudice di merito di valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, escludendo in caso di dubbio, la sussistenza stessa del concorso.

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