La Suprema Corte scrive che deve convenirsi con la ricorrente che la tecnica scrittoria del provvedimento impugnato appare sicuramente inelegante e poco conforme all’obbligo del giudice di motivare i provvedimenti giurisdizionali in modo da evitare anche solo il dubbio sull’imparzialità del Giudice.
Tuttavia, la Cassazione civile sezione 3 con la sentenza numero 14045 depositata il 13 maggio 2026 ha stabilito che la sentenza la cui motivazione riproduca quasi integralmente il contenuto di un atto di parte non è nulla per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, Cpc, a condizione che le ragioni della decisione siano comunque attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo dal testo del provvedimento; tale tecnica redazionale non integra, di per sé, violazione del dovere di imparzialità del giudice, al quale non è imposta né l’originalità dei contenuti né quella delle modalità espositive, collocandosi la validità degli atti processuali su un piano distinto rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. Il vizio di motivazione apparente, deducibile in sede di legittimità, deve risultare dal testo stesso della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con atti o documenti esterni al provvedimento.
La Suprema Corte scrive che deve convenirsi con la ricorrente che la tecnica scrittoria del provvedimento impugnato appare sicuramente inelegante e poco conforme all’obbligo del giudice di motivare i provvedimenti giurisdizionali in modo da evitare anche solo il dubbio sull’imparzialità del Giudice
Tuttavia, la dimostrazione di una simile modalità di tecnica decisionale non è idonea ad integrare la nullità della sentenza secondo i paradigmi invocati.
Infatti, una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando la contraddittorietà, l’incomprensibilità o la incoerenza della motivazione risultino dal contesto stesso del provvedimento, ma non quando – come nella specie – per apprezzare il vizio occorra mettere a confronto la sentenza con altri atti о documenti.
L’illustrazione di una censura di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 с.р.с. che si fonda su elementi aliunde rispetto al testo della sentenza è inidonea a dedurre tale violazione, come ebbero ad osservare le Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, e come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte.
In secondo luogo, come già ritenuto da questa Corte pronunciando a Sezioni Unite, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, in quanto la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez. U., 16/01/2015, n. 642; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, 06/10/2022, n. 29028).
In terzo luogo, quand’anche si volesse qualificare ex officio la censura proposta dalla ricorrente come denuncia di omesso esame dei propri motivi di appello, essa sarebbe infondata.
Ferma sempre l’ineleganza della riproduzione di contenuti degli atti di Poste, il motivo di ricorso trascura di considerare che la sentenza impugnata, se da un parte ricopia pedissequamente la comparsa conclusionale depositata dalla Poste Italiane, contiene anche taluni passaggi che, marcando la diversità rispetto agli scritti della Poste Italiane, sono sufficienti a giustificare la successiva condivisione degli scritti della società convenuta (condivisione consentita dalla giurisprudenza di questa Corte, come a giusta ragione deduce la società controricorrente). Il motivo appare, dunque, inammissibile perché non si parametra alla motivazione della sentenza impugnata nella sua interezza
