Il Tribunale di Trento ha rimesso alla Corte costituzionale la disciplina che preclude all’imputato l’ascolto diretto delle proprie intercettazioni.
Il Tribunale di Trento accoglie i rilievi difensivi (del sottoscritto e del collega Giuseppe Sambataro) sulla possibile contrarietà a Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo della normativa che consente al solo difensore l’accesso all’archivio digitale: una preclusione che, soprattutto in caso di conversazioni in lingua non conosciuta dal difensore, si traduce in una possibile lesione del diritto di difesa, del giusto processo e della parità delle armi (artt. 24, 111, 117 Cost., art. 6 § 3 CEDU).
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. — quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettere b) e c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo —, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 268, comma 6, c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p., nella parte in cui non consentono all’imputato, segnatamente all’imputato che non comprende la lingua italiana, l’accesso personale all’archivio digitale delle intercettazioni e l’ascolto diretto del materiale captativo posto a suo carico, riservando tale facoltà al solo difensore tecnico. La preclusione si traduce, per l’imputato alloglotta, in una articolazione necessariamente bifasica del momento difensivo — ascolto mediato da interprete in capo al difensore, e successiva, differita restituzione dei contenuti all’assistito — incompatibile con il diritto di difendersi personalmente, con il principio di parità delle armi e con l’obbligo, di matrice convenzionale, di garantire un’assistenza difensiva concreta ed effettiva, e non meramente teorica o illusoria.
Tribunale di Trento
Ufficio dei Giudici per le Indagini preliminari e
dell’udienza preliminare
Imputato: MGSNI
Il Giudice Dott. Marco Tamburrino, vista la questione di costituzionalità sollevata dal difensore dell’imputato, con riferimento in particolare a quanto previsto dall’art. 268 comma VI c.p.p., nonché dall’art. 89 bis disp. att. c.p.p.;
considerato che la difesa eccepisce che, al solo difensore dell’imputato o dell’indagato, è consentito, secondo il disposto normativo delle suddette norme, accedere al relativo archivio riservato, ove risultano depositate le intercettazioni, effettuate nel corso della attività di indagine, non risultando che vi sia alcun di-ritto in capo all’imputato personalmente, di accedere alle dette intercettazioni;
rilevato che la difesa ha eccepito anche che, nel caso di specie, il contenuto di gran parte delle captazioni realizzate è in lingua araba e che, pertanto, il rela-tivo accesso presso l’archivio dovrebbe, in ogni caso, avvenire a mezzo di in-terprete nominato, che dovrebbe tradurre il materiale intercettativo disponibile e rilevante, quale indicato dal Pubblico Ministero e da parte della stessa difesa;
considerato che la suddetta attività pone secondo la difesa l’imputato in una posizione di non potersi difendere adeguatamente nel processo, minando la possibilità di ascolto diretto delle intercettazioni a suo asserito carico con i rela-tivi indizi ed eventuali prove della attività di promozione di terrorismo interna-zionale;
osservato che in tal senso viene dedotta la lesione degli artt. 3, 24, della Carta Costituzionale, nonché dell’art. 111 comma 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 6, par. 3, lett. b) e c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, a mente della quale il diritto di difesa è inviolabile e la persona accu-sata (al di là del suo difensore) ha il diritto di difendersi anche personalmente e deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria strategia di difesa;
letti gli atti e le deduzioni difensive del difensore dell’imputato, nonché la relativa memoria, nonché le deduzioni effettuate da parte del Pubblico Ministe-ro alla relativa udienza camerale del 14 maggio 2026;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
La questione di costituzionalità, posta dal difensore, si inserisce in un procedi-mento penale a carico di Mohammad Gazi Nazim Ibne, per i reati di cui agli artt. 604 bis c.p. e 270 quinquies c.p., in cui l’imputato è stato tratto a giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, in esito a decreto di giudizio immediato emesso su pedissequa richiesta del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repub-blica di Trento.
Orbene, non avendo il Pubblico Ministero provveduto nelle forme e modi di cui all’art. 268 commi IV, V e VI c.p.p., il medesimo ha provveduto al deposi-to delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni anche di tipo informa-tico o telematico rilevanti ai fini di prova con comunicazione del 9.8.2025.
Il difensore di fiducia successivamente nominato, Avv. Nicola Canestrini, rile-vava, in particolare, che il decreto di giudizio immediato era stato notificato al difensore precedente, senza che ci si avvedesse della nuova nomina fiduciaria intervenuta, senza che si potesse pertanto correttamente innescare il meccani-smo di cui all’art. 454 comma II bis c.p.p. nei suoi riguardi e per attuare il pie-no contraddittorio sulle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini.
In tal senso, alla relativa udienza del 16.12.2025, il detto difensore rilevava che vi doveva essere il relativo diritto di accesso all’archivio ed all’ascolto delle comunicazioni, oggetto di intercettazione, domandando, quindi, la relativa atti-vazione del meccanismo processuale, che gli consentiva non solo l’ascolto di quelle indicate dal Pubblico Ministero, ma anche di quelle ulteriori ritenute dal medesimo legale eventualmente rilevanti, ai fini della difesa dell’imputato dalle relative imputazioni poste a suo carico.
In particolare, il legale deduceva che l’ascolto era vieppiù rilevante, considerata, da un lato, la peculiarità e gravità delle imputazioni, a carico dell’imputato, non-ché la rilevanza dell’ascolto, al fine di valutare la relativa scelta di un rito abbre-viato, secco o condizionato, incidendo, quindi, il relativo ascolto in modo pre-gante sul diritto di difesa dell’imputato.
Orbene, nel caso di specie, si deve osservare che il Pubblico Ministero non ha attivato il meccanismo dello stralcio ex art. 268 c.p.p., e che, pertanto, tutte le intercettazioni, disposte nel procedimento devono ritenersi depositate agli atti (Cass. 2018/18082), costituendo, del resto, come noto, la violazione del diritto all’ascolto delle registrazioni e quello legato alla copia dei files audio, una com-promissione del diritto di difesa, tale da concretare una nullità di ordine genera-le, a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 lettera c) c.p.p., perché cade diret-tamente sulla possibilità di vaglio critico, del momento nel quale si concreta la prova.
Nel caso di specie, la difesa è comparsa chiedendo, di fatto, di accedere al mate-riale delle intercettazioni, effettuate nel corso delle indagini, non essendosi veri-ficata alcuna nullità, non essendo stato pregiudicato il diritto di accesso alle re-lative registrazioni, essendo stata sollevato il tema, alla relativa udienza prelimi-nare menzionata, con particolare riferimento al fatto, poi, che fosse solo il di-fensore a poter accedere alle intercettazioni, non direttamente l’imputato.
In tale ambito, si è innestata la relativa questione dell’accesso personale del MGSNI, presso la sala d’ascolto della Procura Generale della Repubblica, rile-vando il legale che l’ascolto integrale delle intercettazioni, da parte di soggetto di lingua araba direttamente può consentire all’imputato di difendersi al meglio, collocando temporalmente e contestualizzando le relative conversazioni ascolta-te, cosa che di fatto sarebbe impedita con la nomina di un interprete, da parte del difensore.
Per vero, infatti, qualora si consentisse l’accesso al solo difensore, all’ascolto delle intercettazioni, come previsto dal codice di rito, nelle norme di cui all’art. 268 comma VI c.p.p. ed 89 bis disp. Att., con un interprete che fungerebbe di fatto da consulente di parte, il detto ausiliario tradurrebbe le varie intercettazioni non potendo individuare neanche i soggetti parlanti, al di là del solo odierno imputato, con l’ausilio del difensore.
Dopo tale fase, il difensore dovrebbe necessariamente far conoscere all’odierno imputato, quale è l’esito della traduzione delle intercettazioni, verificando con il medesimo la relativa collocazione temporale ed ambito dei relativi colloqui, con relativo contesto ed interlocutori del medesimo, onde consentire, poi, la succes-siva prospettazione di una idonea linea difensiva a riguardo.
Come si evince chiaramente, da quanto sopra detto, si dovrebbe, quindi, scin-dere, in due differenti fasi, il relativo “ascolto”, da parte dell’imputato, con pos-sibile pregiudizio delle relative facoltà difensive del medesimo, che si vedrebbe sottratta la possibilità di ascolto diretto del materiale intercettivo raccolto, con possibilità di dedurre in modo diretto sul contenuto ed ambito, contesto tempo-rale delle stesse, interlocutori ed anche in merito alla loro rilevanza.
In un contesto siffatto, verrebbe anche inciso in maniera rilevante il c.d. princi-pio di parità delle armi, ovvero tra i poteri spettanti alla pubblica accusa e quelli spettanti alla difesa, secondo i canoni che dovrebbero caratterizzare il c.d. pro-cesso e quo, che richiede, per antonomasia, che ad ognuna delle parti processuali sia data la concreta possibilità di difendere e manifestare le proprie ragioni, in condizioni che non le mettano in sostanziale svantaggio rispetto alla controparte, costituita dalla pubblica accusa.
Del resto, il Pubblico Ministero risulta avere a disposizione tutto il materiale costituito dalle captazioni, realizzate nel corso della attività investigativa, poten-do avvalersi nel corso delle indagini di personale di p.g., che valuti discrezio-nalmente l’esistenza di conversazioni irrilevanti e non effettui, pertanto, ai sensi dell’art. 268 comma II c.p.p. la trascrizione sommaria delle stesse, mentre spet-ta alla difesa indicare le ulteriori conversazioni rilevanti e che si ritengono utili tra quelle trascritte sommariamente e disponibili nel relativo archivio digitale.
Il tutto, in ogni caso, appare avere una giustificazione, nella indubbia circostan-za che dominus delle indagini preliminari è il Pubblico Ministero e che i relativi diritti di difesa sono bilanciati nelle disposizioni di cui all’art. 268 c.p.p., con le relative facoltà concesse ai difensori, ma che si dovrebbero contemperare, con quelle relative ai diritti personali della persona, che è al centro del processo pe-nale ed accusata di un reato.
Tale diritto include quello spettante all’imputato, però, di poter accedere e vi-sionare e, perché no, ascoltare direttamente il materiale intercettivo, che viene posto a suo carico, da parte della pubblica accusa, senza che vi sia una doppia fase necessaria, specie per quel che riguarda il caso di specie con imputato che non parlava nel corso delle intercettazioni in lingua italiana, il tutto, secondo quello che è il relativo impianto normativo attuale, che non prevede in alcun modo la possibilità di accesso diretto alle intercettazioni personalmente all’imputato.
A riguardo, si deve osservare che la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ben-ché riconosca a ogni imputato “il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell’assistenza di un difensore” l’art. 6, par. 3 c non ne precisa le condizioni di esercizio. Si lascia, quindi, agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a con-sentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto; la funzione della Corte Europea consiste, pertanto, nell’accertare se la soluzione adottata si conci-li con i requisiti di un equo processo (Quaranta/Svizzera, sentenza 24 marzo 1991, serie A n. 205, pag. 16, par. 30). Al riguardo non bisogna dimenticare che la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo si prefigge lo scopo di “tutela-re diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi”, e che la nomina di un avvocato non assicura di per sé l’effettività dell’assistenza che può fornire all’imputato che ben può ed ha il suo indubbio ruolo al centro del procedimento penale (Imbrioscia/Svizzera, sentenza 24 novembre 1993, serie A n. 275, pag. 13, par. 38 e Artico/ Italia, sentenza 13 maggio 1980, serie A n. 37, pag. 16, par. 33), potendo in tal senso l’ascolto diretto da parte del medesimo fornire in-dubbio contenuto ed immedesimazione del medesimo nei colloqui dal medesi-mo effettuati, contestualizzando gli stessi in modo più immediato, che acceden-do alla sola traduzione effettuata, da parte del relativo interprete, ovvero, solo successivamente, in caso di estrazione di copia da parte del difensore del mate-riale intercettivo.
Non si può, certo, imputare a uno Stato la responsabilità di ogni inadempienza di un avvocato d’ufficio o di fiducia. Dall’indipendenza dell’ordine professiona-le rispetto allo Stato consegue che la conduzione della difesa appartiene sostan-zialmente all’imputato o al suo avvocato, incaricato a titolo di gratuito patrocinio o retribuito dal cliente. Tuttavia, l’art. 6, par. 3 c, obbliga le autorità nazionali competenti a intervenire al fine di assicurare all’imputato il godimento effettivo dei diritti della difesa, qualora le carenze dell’avvocato d’ufficio siano manifeste o ne siano state informate sufficientemente in qualche altro modo (si veda, fra molte altre, la sentenza Kamasinski/Austria del 19 dicembre 1989, Serie A n. 168, pag. 33, par. 65 e Daud/Portogallo, sentenza 21 aprile 1998, Recueil des arrets et décisions 1998-11, pag. 749 e 750, par. 38).
In tal senso, si ravvisa, a sommesso avviso dello scrivente giudicante, il dubbio di conformità a Costituzione, della normativa di cui all’art. 268 comma VI c.p.p. e dell’art. 89 bis disp. att. c.p.p., nella parte in cui di fatto nel caso di spe-cie, prevedono la necessaria doppia fase di articolazione del relativo diritto all’ascolto che, prevederebbe un imputato straniero, che non può accedere all’audizione diretta del materiale intercettivo disponibile, ma deve attendere che venga presso il relativo archivio il difensore con un interprete, che traduca il materiale ritenuto rilevante, da parte del Pubblico Ministero e valuti, ascoltando e facendosi tradurre dal medesimo ausiliario, l’altro materiale non selezionato dal Pubblico Ministero, per valutare se lo stesso possa essere in qualche modo indispensabile, o rilevante ai fini difensivi, per poi richiedere copia del detto materiale e sottoporlo al suo assistito, per un confronto sui relativi risultati, do-po avere ottenuto copia delle intercettazioni, ritenute dal legale rilevanti al mo-mento del suo accesso.
Sotto questo profilo, quindi, la difesa ha un mero ruolo ricettivo del materiale, costituito dalle intercettazioni effettuate, potendo, peraltro, valutare lo stesso senza l’ausilio, o con il contributo rilevante dell’imputato, in un’ottica, pertanto, palesemente non contestualizzante il relativo ambito, in cui le relative captazioni sono intervenute, mentre l’ascolto diretto, ben può portare a differenti risultati, intervenendo chi è stato l’attore effettivo delle conversazioni, individuando, con precisione i momenti peculiari, in cui le medesime sono avvenute, i relativi in-terlocutori, o eventuali ulteriori colloqui, intervenuti personalmente non per via telefonica o altro ancora.
L’imputato, in una condizione siffatta può, del resto, ricostruire temporalmente i relativi contenuti delle intercettazioni effettuate, nonché il loro contesto e la lo-ro allocazione, nonché i relativi interlocutori e quali rapporti vi fossero da parte del medesimo con gli stessi, nonché portare ogni ulteriore elemento utile in suo diretto possesso, o che può sovvenire in sua memoria a tal fine, in un’ottica di concretezza difensiva, rispetto ai risultati investigativi, che non si articoli in step differenti, che possono anche allungare la tempistica processuale, anche in pre-senza di imputato, peraltro, sottoposto a misura cautelare detentiva.
La circostanza che si è sostenuta, da una parte della dottrina, sulla nuova disci-plina, che vorrebbe che si limitasse il diritto difensivo di accesso alle intercetta-zioni indicate solo dal Pubblico Ministero, quale dominus delle relative indagi-ni, nel corso dell’udienza preliminare, quando il vaglio è effettuato in tale sede, in sede di richiesta di definizione del procedimento a mezzo di rito alternativo dopo la notifica del giudizio immediato, non appare satisfattiva in maniera piena delle prerogative difensive.
L’imputato, unitamente la difensore ben possono, infatti, ritenere rilevanti ele-menti e registrazioni, non indicate da parte dell’accusa, o comunque accertare, con l’ascolto, che la trascrizione sommaria delle captazioni non risulta enucleare tutti gli elementi oggetto di colloquio, nonché le varie pause/rumori e quant’altro di contorno alle stesse, eventualmente non enucleato da parte della p.g.
Tantomeno la perizia effettuabile in tale fase processuale da parte del Giudice dell’udienza preliminare sulle intercettazioni ritenute rilevanti dal Pubblico Mi-nistero può essere ritenuta del tutto consona ad esigenze difensive, posto che la medesima deve essere preceduta dalla fase dell’ascolto del materiale captativo, da parte dell’imputato il quale può, in concreto, portare alla luce elementi non valutati nel corso delle indagini e contestualizzabili da parte del medesimo.
Non può, in tal senso ritenersi che appaia prudente effettuare accertamento peri-tale solo sulle intercettazioni ritenute rilevanti dalla pubblica accusa senza pre-viamente dar diritto e facoltà di ascolto di altre possibili captazioni rilevanti per l’accusato ad esempio in un determinato contesto temporale.
Il contributo diretto, che può fornire l’imputato, in tal caso, appare, ad avviso dello scrivente, di indubbia e precipua rilevanza, complicando l’altra modalità la difesa tecnica che il difensore deve svolgere ed il diritto dell’imputato di difen-dersi anche personalmente nell’ambito del processo penale.
Nondimeno può verificarsi la circostanza per la quale l’accesso del difensore non può essere del tutto dirimente, quanto alla selezione delle intercettazioni ri-levanti, posto che, solo dopo l’ascolto, ottenuto con il relativo diritto di copia l’imputato potrebbe anche rilevare la necessità di acquisire ulteriori riscontri captativi telefonici e/o telematici, con ulteriore fase incidentale a riguardo.
In tal senso, il diritto di difendersi personalmente include ad avviso del giudi-cante non solo il diritto dell’imputato di interrogare o far interrogare le persone che hanno rilasciato dichiarazioni a suo carico, ma anche l’acquisizione di ogni elemento di prova a suo favore che includa necessariamente anche il materiale delle intercettazioni effettuate nel corso delle relative indagini.
In tal senso appare orientata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ritenuto che : ”l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni inter-cettate non possa essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contrad-dittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie. È appena il caso di osservare che l’accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla difesa dell’indagato, per valutare l’effettivo significato proba-torio delle stesse. La qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed im-porre una vera e propria attività di «interpretazione» delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue stranie-re. In ogni caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Non v’è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l’appunto dell’operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei «brogliacci». Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, even-tualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione lette-rale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della vo-ce, lunghezza di una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comu-nicazione. La trascrizione peritale può contenere anch’essa componenti inter-pretative, ma è garantita dalla estraneità del suo autore alle indagini e dal contraddittorio. È evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal pe-rito, l’interesse difensivo si appunta sull’accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudi-ce le sue richieste. Si tratta proprio della fattispecie normativa oggetto del pre-sente giudizio. La possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i «brogliacci» a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell’indagato, se giustificata dall’esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale”.
L’accesso diretto ai risultati delle intercettazioni, in processi in cui il materiale indiziario e probatorio appare di così precipua rilevanza, impone, infatti, che l’imputato possa fornire direttamente il proprio contributo con l’ascolto delle intercettazioni realizzate a suo carico.
La medesima Ecc.ma Corte Costituzionale adita, infatti, ha dedotto nella men-zionata pronuncia che :“la lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost. si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limi-tazione all’accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge. Parimenti leso deve ritenersi il principio di parità delle parti nel processo sancito dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione”.
Del resto, il sistema processuale prevede, ad esempio, che, in sede di notifica, della ordinanza cautelare che, oltre alla stessa, venga notificata all’imputato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, nella quale il medesimo viene informato del diritto di accedere agli atti, sui quali si fonda il provvedi-mento.
Il sistema, dunque, consente, in linea generale, l’accesso agli atti processuali sui quali si fonda la relativa accusa, ma nel caso di cui all’ascolto delle intercetta-zioni non appare attuarlo in pieno nei riguardi della persona che è oggetto del procedimento penale.
Tale diritto, enucleato nel sistema risulta previsto anche dal comma II bis dell’art. 415 bis c.p.p., norma che prevede testualmente che “qualora non si sia provveduto, ai sensi dell’art. 268 commi IV, V, e VI c.p.p. l’avviso contie-ne, inoltre, l’avvertimento che l’indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare, per via telematica, gli atti depositati relativi ad intercettazioni e ad ascoltare le registrazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunica-zioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle regi-strazioni, o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero”.
Dopo l’enucleazione di tale principio, però, il medesimo comma prosegue abili-tando il difensore in sede di avviso ex art. 415 bis c.p.p., a depositare l’elenco delle intercettazioni, ritenute dal medesimo rilevanti e di cui egli può chiedere copia, provvedendo sulla richiesta il p.m. che, in caso di rigetto della istanza, può portare all’attivazione da parte del difensore del meccanismo, di cui all’art. 268 comma VI c.p.p., norma che però abilita di fatto il solo difensore all’ascolto delle intercettazioni non anche l’imputato, in combinato disposto di cui all’art. 89 bis disp. att. c.p.p.
L’ascolto, poi, come già evidenziato, appare essere particolarmente rilevante laddove si tratti di imputato straniero, per il quale si dovrebbe arrivare, in as-senza di perizia, sulle intercettazioni ritenute rilevanti, anche dalla difesa, a pro-cedere ad una necessaria doppia fase, di cui una prima di mero ascolto e tradu-zione, con interprete e poi di sottoposizione all’attenzione dell’imputato, con pericolo per l’attuazione di una difesa effettiva e concreta.
Dunque, le norme di cui all’art. 268 comma VI c.p.p. e di cui all’art. 89 disp. att. c.p.p. appaiono enucleare un sistema peculiare che non si comprende perché tratti in modo diverso il diritto di accesso alle registrazioni ed all’ascolto delle stesse al solo difensore e non anche direttamente all’imputato, non apparendo una mera incoerenza normativa, risolvibile con una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme suddette.
Si palesa, in tal modo, la rilevanza della questione di costituzionalità sottoposta all’Ecc.ma Corte Costituzionale, sotto il profilo della violazione dell’art. 24 Cost, per quel che riguarda la lesione del diritto di difesa dell’imputato stranie-ro, non essendo consentito al medesimo nel caso che ci occupa ed in assenza di perizia sul contenuto delle intercettazioni ritenute rilevanti, l’accesso al con-tenuto delle intercettazioni disposte a suo carico, non potendosi esplicare pie-namente e nella sua massima estensione, il diritto di difendersi sulle imputazio-ni a carico ascrittegli, peraltro di una peculiare gravità ed importanza.
Inoltre, la questione appare fondata, anche sotto il profilo della mancata attua-zione del giusto processo, ex art. 111 Cost. e del diritto dell’imputato di porta-re, nell’ambito del procedimento penale, ogni elemento a suo favore, che com-prende ovviamente la facoltà per il medesimo, di accedere al contenuto delle in-tercettazioni e di ascoltarle direttamente, con le connesse possibilità di valutare ogni elemento del contesto dei contenuti captativi e fornire tutti i possibili ele-menti di prova o indiziari a riguardo, nell’ottica del processo equo di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Non appare, quindi, in tal senso, ragionevole che all’imputato non sia consenti-to accedere direttamente al contenuto delle intercettazioni ed al relativo archivio digitale, specie nel caso di imputato/indagato alloglotta, potendo il parametro della ragionevolezza essere utilizzato come metro per il relativo giudizio di co-stituzionalità.
Per vero, la Corte Costituzionale si è spinta fino a definire il sindacato costitu-zionale di ragionevolezza come eccesso di potere legislativo, mutuando il con-cetto dall’analoga figura del diritto amministrativo, ritenendo a riguardo che uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, è possibile soltanto ove l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espres-sione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evi-denza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l’ordinamento assegna alla funzione legislativa (sentenza n. 313 del 1995). Si tratta, tuttavia, di un accostamento che vale più come suggestione che come de-finizione, proprio in ragione del diverso orizzonte che fa da sfondo alla figura sintomatica (la legge in un caso, il principio/valore costituzionale dall’altro). E d’altra parte, la stessa Corte, altrove, aveva perentoriamente escluso l’ipotizzabilità stessa di un vizio di eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte (sentenza n. 37 del 1969).
Ciò posto, è comunque vero, che il canone di ragionevolezza viene normalmen-te descritto, attraverso figure consolidate che, in qualche misura, appaiono co-me sintomatiche del vizio di legittimità costituzionale o dell’assenza del vizio medesimo.
E così la ragionevolezza viene, di volta in volta, rappresentata come coerenza, congruenza, congruità, proporzionalità, necessità, misura, pertinenza, e così via.
La coerenza è rispondenza logica della norma rispetto al fine perseguito dalla legge ovvero alla sua ratio.
Difetta la ragionevolezza laddove “la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio” (sentenza 43 del 1997); benché́ non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa possa venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzio-nalità (sentenza 434 del 2002).
La coerenza logica della norma può essere riferita anche al sistema, al quadro normativo o ai principi generali del sistema. Nella sentenza n. 84 del 1997, la Corte afferma infatti che :“la semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all’interno dei singoli comparti normativi, ma an-che con riguardo all’intero sistema”.
Talora la valutazione sulla coerenza investe direttamente il sistema, riconoscen-done l’intrinseca coerenza/incoerenza ovvero la distonia (sentenze nn. 3 e 26 del 2007).
La ragionevolezza si manifesta anche come non arbitrarietà̀, quando la scelta le-gislativa sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come costituzionalmente intollerabile (sentenza n. 206 del 1999).
Il sindacato di ragionevolezza può consistere anche in una valutazione circa la proporzionalità, la congruità, l’adeguatezza, l’eccessività, l’equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo, misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del giudizio di ragionevolezza non si risolve nei termini di una valutazione di conformità, quanto piuttosto in termini di non difformità/ accet-tabilità /plausibilità di una certa scelta legislativa.
In altri casi, il controllo di ragionevolezza si occupa di relazioni più complesse, ciò accade quando la Corte si occupa di una norma in relazione a più principi o valori costituzionali.
Negli anni Settanta, si è diffusa la formula – divenuta poi consueta – del “ragio-nevole bilanciamento di interessi ad opera del legislatore”.
La Corte riconosce che bilanciare valori e interessi diversi appartiene al legisla-tore, ma essa interviene con un proprio bilanciamento quando l’equilibrio defi-nito dal legislatore si presenti, dal punto di vista della Costituzione, non soddi-sfacente e si voglia ristabilire un equilibrio in cui il sacrificio di un diritto rispet-to ad un’altro/altri sia accettabile ovvero corrisponda al minimo necessario.
La sentenza n. 469 del 1991 ha enunciato un “paradigma logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna individuare quali siano gli inte-ressi di rilievo costituzionale che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati diffe-rentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato dal legislatore nell’ipotesi denunziata con la gerarchia dei valori coinvolti nella scel-ta legislativa quale risulta stabilita nelle norme costituzionali”.
Nella giurisprudenza più recente, talvolta la ragionevolezza è declinata nella formula della “ragionevolezza e proporzionalità” ovvero del “ragionevole e proporzionato bilanciamento”.
La sentenza n. 1130 del 1988 definisce il giudizio di ragionevolezza, come giu-dizio di proporzionalità, distinguendolo espressamente dal giudizio di merito; la sentenza n. 220 del 1995 chiarisce che il principio di proporzionalità “rappre-senta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza”.
Su tali basi appare necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale per le argomentazioni sopra esposte.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale n. 1/1948 e l’art. 23 e ss. della legge n. 87/1953;
SOLLEVA
dichiarando rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, del combinato disposto di cui agli artt. 268 comma VI c.p.p. e dell’art. 89 bis disp. att. c.p.p., per violazione degli articoli 24, 111, 117 comma 3 Cost. in relazione all’art. 6, par. 3, lett. b) e c) della Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell’uomo, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono l’accesso dell’imputato all’ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di imputato alloglotta e laddove non venga disposto accertamento peritale sulle stesse
SOSPENDE
il giudizio in corso, con conseguente sospensione del termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale;
DISPONE
l’immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.
MANDA
alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Re-pubblica e della Camera dei deputati.
Trento li 14 maggio 2026 Il Giudice
Dott. Marco Tamburrino
