Maltrattamenti in famiglia e il “ripensamento-dibattimentale ” della persona offesa accompagnato dal ritiro della querela (Redazione)

Woman speaking at courtroom witness stand with judge and audience present

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 17484 depositata il 14 maggio 2026 si è soffermata sulla valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa che ridimensionano l’accaduto e si accompagnano ad un ritiro della querela che “deve ritenersi frutto di ripensamento e di inesplorabili dinamiche familiari, correlate alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica”.

La Suprema Corte sottolinea che la configurabilità del reato di maltrattamenti per mancanza di abitualità delle condotte alla luce delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, che avrebbe riferito di condotte maltrattanti solo in due episodi, negando decisamente di esserlo stata in precedenza, a differenza di quanto dichiarato in sede di denuncia.

L’assunto difensivo fa, quindi, leva sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, della cui credibilità non dubita la Corte di appello, che, tuttavia, avrebbe illogicamente svalutato il riferito stato di shock in cui si trovava al momento della denuncia e il verosimile fraintendimento delle sue parole da parte dei verbalizzanti.

La prospettazione è frutto di una lettura parziale e riduttiva del narrato complessivo della persona offesa, che entrambi i giudici di merito hanno coerentemente letto e valutato in modo unitario, ritenendo le dichiarazioni rese in dibattimento un mero tentativo della donna di ridimensionare i fatti denunciati, tuttavia, franato a fronte della confermata continuità delle condotte minatorie, della sistematica violenza psicologica cui era sottoposta da anni, tradottasi anche in violenze fisiche negli ultimi episodi descritti.

In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni della persona offesa relative:

a) alle ripercussioni negative sulla vita familiare dell’uso di stupefacenti e alcolici da parte del coniuge da almeno quattro-cinque anni;

b) alle continue richieste di danaro, da lei rifiutate, cui seguivano reazioni violente e minacce, come nelle ultime occasioni;

c) ai consueti insulti rivoltile dal 2015, accusandola di non essere una buona madre e di essere una buona a nulla, costantemente svilendone il ruolo di donna e di madre in presenza della figlia all’epoca minorenne;

d) l’ammissione del ricorrente di eccedere talvolta con gli alcolici e di alterarsi, sfogandosi però solo contro gli oggetti, non contro le persone;

e) la presenza di oggetti distrutti in giardino, verificata dall’operante intervenuto presso l’abitazione della coppia il 17 novembre 2019 e alla cui presenza il ricorrente aveva proferito minacce nei confronti della moglie e della figlia.

Ne deriva che la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa un maldestro tentativo ridimensionare i fatti, si sottrae a censura, specie a fronte della ferma dichiarazione della donna di non essere intenzionata a rimettere la querela – come indicato persino nell’atto di appello- e della conferma di essere maltrattata psicologicamente, che, all’evidenza, escludono la sporadicità e episodicità delle condotte ingiuriose, umilianti e vessatorie denunciate.

La sopravvenuta remissione di querela deve ritenersi frutto di ripensamento e di inesplorabili dinamiche familiari, correlate alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica, tuttavia, inidonea a inficiare la veridicità delle accuse originarie. e a differenza di quanto sostenuto nel ricorso la valutazione risulta, quindi, sorretta da una considerazione attenta e complessiva delle dichiarazioni della persona offesa, in linea con l’orientamento della cassazione secondo il quale in tema di prove testimoniali, le dichiarazioni della persona offesa del delitto di maltrattamenti devono essere valutate in una prospettiva globale contestualizzata, tenendo conto della natura ciclica e progressiva delle condotte, sicché ritardi nella denuncia, tentativi di riavvicinamento o ambivalenze affettive non sono, di per sé, indici di inattendibilità (Sez. 6, n. 35667 del 11/09/2025, G., Rv. 288938).

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