La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 10823/2026 ha ricordato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di violenza privata, pur potendo presentare la medesima materialità del fatto, si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, posto che nel primo l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata – che ugualmente contiene l’elemento della violenza o della minaccia alla persona – non nella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all’art. 392 cod. pen. l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata.
Occorre, per altro verso, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 392 cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell’arbitrarietà, la quale non sussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della “res”, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (ex multis Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01 in fattispecie in cui l’imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nel cortile di sua proprietà costituente l’unico accesso al garage della persona offesa).
Le Sezioni unite hanno, in particolare, precisato come l’elemento psicologico differenziale debba accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02).
Sotto altro profilo, si è, ulteriormente, specificato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all’art. 610, cod. pen. (Sez. 5, n. 38820 del 26.10.2006, Barattelli, RV. 235765, in cui è stata censurata la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 610, cod. pen., invece di quello di cui all’art. 393, cod. pen., nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l’entrata e l’uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l’esistenza dell’accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall’altro, il protrarsi della violazione e dell’entità della stessa).
