Aggravamento di un pregresso stato d’ansia e configurabilità del reato di atti persecutori.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 10816/2026, in tema di atti persecutori, ha stabilito che anche l’aggravamento dello stato d’ansia e di paura già in atto configura l’elemento materiale del reato, là dove sia imputabile alla condotta dell’agente.
