Cassazione penale, Sez. I, 16204/2026, 24 aprile/5 maggio 2026, ha chiarito che il termine per ricorrere per cassazione avverso le ordinanze della magistratura di sorveglianza è di 15 giorni.
In conformità ai principi generali del sistema processuale (su cui v., per tutte, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 – 01), la notifica a mani del condannato è idonea a far decorrere il termine per impugnare che però, a differenza di quanto ritenuto dal difensore, è non di dieci giorni ma di quindici.
Il termine di quindici giorni per l’impugnazione di questo tipo di provvedimenti si ricava, infatti, dal combinato disposto delle due norme generali degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., in quanto la disposizione speciale dell’art. 71-ter ord. pen. che prevedeva il diverso termine di dieci giorni, pur non essendo stata espressamente abrogata, è stata, però, travolta dall’entrata in vigore del codice di procedura penale, atteso che l’art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice dispone che, in dette materie, “continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge”, capo nel quale è appunto compreso l’art. 71-ter, che, pertanto, deve ritenersi non si “osservi” più, per ripetere l’espressione delle disposizioni di attuazione.
La conclusione è da considerare pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partire almeno dalla pronuncia Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01, che ha ritenuto che “tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell’art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, “continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge”, capo nel quale è appunto compreso l’art. 71 ter”.
Difatti, la giurisprudenza, anche recente, ritiene che “il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all’art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio” (Sez. 1, n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv. 285016 – 01)
