Nozione di “pena da espiarsi in concreto” ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale: se ne deve scomputare la liberazione anticipata già concessa ma non quella astrattamente concedibile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, 16204/2026, 24 aprile/5 maggio 2026, ha chiarito che, ai fini del computo della “pena da espiarsi in concreto”, intesa come pena residua da scontare utile per l’ammissione del condannato all’affidamento in prova al servizio sociale, si deve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa ma non di quella astrattamente concedibile (Sez. 1, n. 780 del 10/02/1995, Rv. 201020 – 01)

L’indirizzo interpretativo è stato riproposto anche di recente nella pronuncia Sez. 7, n. 11643 del 26/02/2026, n.m., la quale ha ritenuto che “l’affermazione secondo la quale nel residuo pena il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto computare anche l’eventuale liberazione anticipata richiesta è in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità”.

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