Colloqui con i familiari dei detenuti in regime 41-bis: non autorizzabili ove il richiedente e il familiare appartengano allo stesso gruppo criminale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, 16206/2026, 24 aprile/5 maggio 2026, ha riaffermato che nel sistema vigente del trattamento penitenziario non è possibile per un detenuto in regime ex art. 41-bis ord. pen. avere colloqui con propri familiari che siano anch’essi detenuti, in presenza di ragioni di sicurezza pubblica derivanti dalla esistenza attuale del gruppo criminale organizzato cui appartiene il richiedente e dall’appartenenza allo stesso gruppo criminale dei familiari con cui chiede il colloquio.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza del 31 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l’ordinanza del 15 maggio 2025 del magistrato di sorveglianza di Sassari, che ha accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69 ord. pen. da CP, detenuto nel regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., per poter fruire di video colloqui con la sorella RP, detenuta presso la casa circondariale di L’Aquila, col nipote RAJ, detenuto presso la casa circondariale di Spoleto, e con i nipoti CA e RA, detenuti presso la casa circondariale di Cuneo in regime, anch’essi, di cui all’art. 41-bis ord. pen.

Ricorso per cassazione

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Giustizia.

Con il primo motivo deduce violazioni di legge perché il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto al detenuto una facoltà generalizzata di svolgere colloqui con i familiari detenuti, ma poteva, al più, autorizzare il singolo colloquio.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale non ha considerato la pericolosità attuale del clan A-P, a cui appartengono tutti i familiari con i quali il detenuto ha chiesto il colloquio, attestata anche dalle recenti misure cautelari che l’hanno attinto, non è stato effettuato il giudizio di bilanciamento tra i valori in gioco, è stato sottovalutato il rischio dell’appartenenza alla stessa organizzazione criminale, non è stato considerato che la registrazione delle conversazioni non riesce a neutralizzare in assoluto i pericoli relativi alla sicurezza sia perché i detenuti possono usare codici criptici sia perché, una volta intervenuta la comunicazione, il danno è irreversibile.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

È fondato, in particolare, il secondo motivo con assorbimento del primo.

Il collegio intende dare continuità all’orientamento della pronuncia Sez. 1, n. 37881 del 06/11/2025, n.m., in cui è stato ritenuto che nel sistema vigente del trattamento penitenziario non sia possibile per un detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. avere colloqui con propri familiari che siano anch’essi detenuti, in presenza di ragioni di sicurezza pubblica derivanti dalla esistenza attuale del gruppo criminale organizzato cui appartiene il richiedente e dall’appartenenza allo stesso gruppo criminale dei familiari con cui chiede il colloquio.

Nella pronuncia citata si evidenzia che, in linea generale, l’esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e neanche dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417 — 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 — 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 — 01).

La sentenza prosegue affermando che in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., per l’ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch’essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario, però, in concreto tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, sia pure non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv. 285574 01; Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Rv. 283496 – 01).

La possibilità del colloquio a distanza tra il detenuto ed il familiare, anch’esso contemporaneamente detenuto, è contemplata espressamente dall’art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, che stabilisce, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti, anche eventualmente nel regime ex art. 41-bis ord. pen., potranno essere accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione».

La previsione della Circolare è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che essa intenda offrire un punto di equilibrio tra «il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato» (di nuovo la sentenza 31634/2022 citata).

In effetti, va ricordato che l’art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., stabilisce espressamente che: «[…] La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate […]”.

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha dato prevalenza al diritto del detenuto a fruire colloqui audiovisivi con i familiari detenuti rispetto alle esigenze di sicurezza evidenziate dalla Procura distrettuale di Napoli ed agli altri elementi di segno negativo desumibili dai titoli per i quali CP ed i suoi congiunti si trovano sottoposti a regime detentivo.

L’ordinanza impugnata ha, in realtà, banalizzato le esigenze relative alla sicurezza pubblica ritenendo che esse possano essere garantite in modo adeguato con la registrazione delle conversazioni tra i detenuti, senza considerare, come deduce correttamente il ricorso, che la registrazione garantisce soltanto il controllo ex post del contenuto della conversazione ma non impedisce ai detenuti di veicolare messaggi astrattamente pericolosi, non necessariamente comprensibili ad un interlocutore esterno, atteso che gli stessi possono usare codici di comunicazione noti soltanto a loro.

In un sistema del trattamento penitenziario che, a norma dell’art. 18 ord. pen., prevede il controllo ex ante della corrispondenza del detenuto proprio per impedire a monte che al detenuto giunga, o che questo trasmetta all’esterno, una direttiva criminale, è del tutto irrazionale ammettere che, in una forma di comunicazione per sua natura potenzialmente più pericolosa, e meno controllabile, rispetto a quella epistolare, quale quella della conversazione vocale – che si caratterizza per una maggiore immediatezza ed interattività sia ritenuta sufficiente a garantire le esigenze di sicurezza pubblica la mera possibilità del controllo ex post del contenuto della conversazione determinata dalla sua integrale registrazione.

L’inevitabile attrito tra il diritto del detenuto al mantenimento dei legami familiari, e l’esigenza di sicurezza pubblica di recidere i legami tra il detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. e l’organizzazione criminale di appartenenza, che si verifica quando il detenuto richiede colloqui con familiari che siano anch’essi componenti della medesima organizzazione criminale (la giurisprudenza costituzionale ha ricordato che quello dei colloqui con i familiari o con terze persone rappresenta uno dei momenti a più alto rischio per la garanzia degli obbiettivi perseguiti attraverso l’applicazione del regime detentivo differenziato, sentenza n. 97 del 2020; sentenza n. 143 del 2013) deve, pertanto, essere risolto mediante il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 16.1 della Circolare che impone di considerare recessiva l’esigenza di mantenere i contatti con i familiari quando sussistano “concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione” quale la permanente operatività dell’organizzazione criminale e la appartenenza allo stesso delle persone coinvolte nel colloquio.

Come ritenuto di recente nella pronuncia Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026, Rv. 289435 – 01, in motivazione, “la circostanza che O. e il coniuge siano sottoposti a misura cautelare perché gravemente indiziati di appartenere al medesimo clan mafioso costituisce una condizione di fatto che, in mancanza di chiari elementi di segno contrario, lascia presumere l’esistenza di un concreto pericolo derivante dalla possibilità di intrattenere contatti diretti, tra i quali rientrano i colloqui in videoconferenza”. L’esigenza di sicurezza pubblica di impedire che, attraverso lo strumento dei videocolloqui tra detenuti appartenenti al medesimo clan – che siano anche tra di loro legati da vincoli familiari – siano mantenuti i legami criminali è, infatti, un elemento “concreto” e “rilevante” che sconsiglia l’effettuazione del colloquio, e che non determina una afflittività non necessaria del regime differenziato.

Come rilevato, infatti, dalla giurisprudenza costituzionale, il regime differenziato previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. è funzionale a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018).

D’altronde, anche nel sistema convenzionale l’ingerenza dello Stato nella vita familiare è consentita dall’art. 8, comma 2, della Convenzione, a condizione che “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Ciò che è necessario è che l’ingerenza abbia una base legale e persegua gli scopi legittimi sopra citati; se proporzionata allo scopo, l’ingerenza può, infatti, essere necessaria in una società democratica (v., da ultimo, Corte EDU, sez. II, 16 dicembre 2025, ric. n. 2412/21, caso X c. Turchia).

L’ingerenza nella vita familiare di CP, che si è risolta nell’impedirgli i colloqui con i familiari detenuti, è stata, pertanto, proporzionata all’esigenza di impedire che il detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. possa, attraverso tali colloqui, mantenere i legami con gli appartenenti alla medesima organizzazione criminale e mantenere la sua autorità di capoclan anche durante la detenzione, ed è, pertanto, necessaria in una società democratica. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, e con essa deve essere annullata anche l’ordinanza del magistrato di sorveglianza contro cui era stato proposto reclamo. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto di competenza del giudice del merito.

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