Cassazione penale, Sez. I, 16203/2026, 24 aprile/5 maggio 2026, ha chiarito che per il trattenimento della corrispondenza di un detenuto non è necessario che la veicolazione di un contenuto criptico avvenga con certezza, essendo sufficiente che si possa ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 10 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo presentato dal detenuto FT, in regime di cui all’art. 41-bis ord pen., nei confronti del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Milano del 30 luglio 2025 con cui lo stesso ha disposto il trattenimento di una lettera ricevuta dal detenuto.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo evidenziando che il contenuto della lettera, che riprende anche la fotografia di una autovettura, è suscettibile di veicolare nei confronti del detenuto un messaggio che è comprensibile soltanto agli interlocutori.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato che con un unico motivo, di seguito deduce violazione di legge perché in sede di reclamo la difesa del detenuto aveva sanato alcuni aspetti di cripticità dello scritto mostrando la fotografia dell’autovettura completa della targa, provando che essa era intestata al figlio, e il provvedimento non ha indicato quale possa essere il nesso tra quanto scritto e le esigenze sottese all’art. 18-ter ord. pen.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è infondato.
In materia di trattenimento della corrispondenza dei detenuti, il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni della legge penitenziaria, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla magistratura di sorveglianza ovvero quando le linee argomentative del provvedimento non consentano di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 18-ter Ord. Pen. per l’adozione della misura (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Rv. 260692 – 01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Rv. 239850 – 01).
Il ricorso deduce che, in sede di reclamo contro il provvedimento originario del magistrato, la difesa del detenuto aveva sanato alcuni aspetti di cripticità dello scritto mostrando la fotografia dell’autovettura di cui si parla nella lettera, completa della targa, originariamente omissata, e provando che essa era intestata al figlio, e che il provvedimento non avrebbe indicato quale possa essere il nesso tra quanto riportato nello scritto e le esigenze sottese all’art. 18-ter ord. pen.
L’argomento è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo ribadendo che il contenuto della lettera era suscettibile di trasmettere un messaggio che era in grado di comprendere soltanto il detenuto. Si tratta di una motivazione che è coerente con la norma attributiva del potere di disporre il trattenimento della corrispondenza del detenuto che prevede che tale potere possa essere esercitato soltanto “per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto” (art. 18-ter ord. pen. citato), e con la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che l’esistenza nella corrispondenza di elementi concreti che portino a ritenere che il messaggio veicolato sia comprensibile soltanto ai diretti interessati è un presupposto per il trattenimento della stessa (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Rv. 279124 – 01; conforme Sez. 1, n. 12531 del 19/03/2026, n.m.).
Per il trattenimento della corrispondenza non è, infatti, necessario che la veicolazione di un contenuto criptico avvenga con certezza, essendo sufficiente che si possa ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472; in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 1, n. 4441 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 258763 – 01).
Il contenuto che non è comprensibile alla lettura di un estraneo, e che è in grado di comprendere, invece, soltanto il detenuto, è, infatti, un messaggio che, per definizione, cela il suo vero significato, e che, quindi, non è inoltrabile al detenuto in regime di cui all’art. 41- bis ord. pen., cui – proprio per la necessità di evitare che lo stesso possa continuare a dare o ricevere in carcere direttive criminali – sono preclusi finanche colloqui con i familiari che non siano videoregistrati (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, ord. pen.).
Il ricorso è, pertanto, infondato.
