Querela “a formazione progressiva”: la Cassazione privilegia la sostanza alla forma per riconoscere la condizione di procedibilità (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 16542/2026 esamina il tema della validità della querela quando la descrizione del fatto venga integrata mediante dichiarazioni successive della persona offesa, soffermandosi sui requisiti necessari affinché possa ritenersi validamente instaurata la condizione di procedibilità.

Nel caso esaminato, nel primo atto di querela del 12 aprile 2021, la persona offesa aveva chiesto che si procedesse per i delitti “di maltrattamenti e atti persecutori posti in essere da G.G.”, indicando altresì il luogo e il tempo;

il giorno successivo integrava l’atto con la descrizione dettagliata delle condotte.

La Corte di appello motivava esaustivamente circa la possibilità che la formale richiesta punitiva espressa in data 12 aprile 2021, con riferimento a condotte generiche ma riconducibili a fattispecie delittuose, venisse integrata il giorno successivo attraverso la dettagliata esposizione dei fatti.

Con l’atto di querela la parte, ex art.336 cod.proc.pen., manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.

 È consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la querela deve contenere gli elementi di fatto essenziali, a prescindere dalla qualificazione giuridica, oltre che la manifestazione inequivoca della volontà di punire il colpevole che non necessita di essere reiterata nell’integrazione di querela, avente ad oggetto la successiva specificazione delle modalità, attraverso un’informativa ulteriore del querelante; contenuto necessario e sufficiente per la sua validità, è che l’interessato manifesti l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (Sez. 3, n. 49789 del 26/06/2019, A.,Rv. 278270).

Qualora l’atto di querela non contenga neppure tali contenuti minimi, lo stesso può essere integrato successivamente, purché ciò avvenga entro i termini previsti per la relativa proposizione.

La Corte ha ribadito più volte il principio secondo il quale una querela priva dei requisiti di validità può essere sanata attraverso un atto successivo, reso nei termini per la presentazione, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto “ex tunc”, della manifestazione di volontà contenuta nell’atto precedente (Sez.2, n.35023 del 09/10/2020, n.m.).

Deve dunque ritenersi ritualmente proposta la querela che si articoli in due atti dichiarativi, contenenti l’uno la volontà punitiva con riferimento generico ai fatti e l’altro la descrizione dettagliata di questi ultimi, purché entrambi siano resi entro il termine fissato dalla norma per la proposizione dell’atto

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