Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16438/2026, 22 aprile/7 maggio 2026, ha affermato, in tema di reati edilizi, che la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione”.
Un muro di recinzione, quando per dimensioni, materiali costruttivi e caratteristiche complessive (nel caso di specie, circa 130 metri lineari, con altezza fino a 3 metri, realizzato con muratura in conci di tufo e pilastri in cemento armato), determina, all’evidenza, una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente e non trascurabile del suolo, eccede la natura di mera pertinenza – nel caso in esame comunque non configurabile non risultando il muro asservito a un edificio principale- e rientra a pieno titolo nella nozione di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001.
Si veda in tal senso la giurisprudenza amministrativa la quale ha ripetutamente precisato che, “in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8178)” (Cons. Stato, Sez. VI, 7/3/2022 n. 1609 relativa a una “recinzione di circa ml. 140 costituita da un muretto in cemento sormontato da una ringhiera in ferro di altezza pari a ml. 0,95”; conf. Cons. Stato, Sez. V, 4/1/2016 n. 10; più di recente T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 17/06/2024, n. 3803).
Nello stesso senso il TAR Sicilia il quale ha escluso, in relazione a “un muretto divisorio della lunghezza di mt. 14,65, dello spessore di cm 0,25 e dell’altezza di mt. 1,60”, che potesse trovare applicazione l’art. 6 della L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 (oggi art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016), che sottraeva l’intervento di “recinzione di fondi rustici” al regime della concessione, autorizzazione e comunicazione, ritendo che la norma postulasse la realizzazione di recinzioni del tutto prive di opere murarie (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., 18 dicembre 2013, n. 1548)” (T.A.R. Catania, sez. I, 15 settembre 2020, n. 2175).
Non difforme risulta la posizione della Cassazione penale la quale ha ripetutamente affermato che in tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. e) ( Sez. 3, n. 27150 del 18/03/2021, n. 27150; Sez. 3, n. 4755 del 13/12/2007, Romano, Rv. 238788; Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella, Rv. 261521 – 01 relativa a un muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un’altezza di circa metri 1,80; nello stesso Sez. 3, n. 31617 del 6/6/2019, Campisi, che, in relazione a un muro di cinta costituito da blocchi di cemento e relativo cancello della lunghezza di m. 12 e di altezza cm. 60, ha ritenuto necessario l’acquisizione del permesso di costruire rilevando che l’art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016, nella parte in cui esclude dalla necessità di rilascio del permesso a costruire le “recinzioni di fondi rustici”, deve interpretarsi “in coerenza con il principio della necessità di titolo autorizzativo per opere che comportano trasformazione del territorio e che, dunque, sono realizzate con materiali tipicamente edilizi, non avendo il legislatore regionale diversamente stabilito”).
II richiamo all’art. 878 c.c. è inconferente, poiché tale norma, dettata ai fini del computo delle distanze legali tra edifici, persegue finalità diverse da quelle della normativa urbanistica, la quale tutela l’interesse pubblico al corretto e ordinato assetto del territorio.
È stato precisato, in proposito, che la norma del Codice civile “attiene solamente alle distanze da rispettare nelle costruzioni dei muri interposti tra fondi limitrofi e, in quanto tale, non esclude e, anzi, presuppone il rispetto, ai fini edificatori, della normativa urbanistica ed edilizia di riferimento (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 25/02/2026, n. 354).
