Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16248/2026, 22 aprile/5 maggio 2026, ha ribadito che non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto (Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Rv. 281982-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l’acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l’archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 323-ter cod. pen.; in senso conforme Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, Rv. 246376-01 e Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Rv. 262367-01).
Il principio appena affermato vale quale che sia il reato già ipotizzato a carico del testimone, ivi comprese la simulazione di reato e la calunnia.
Si ricorda per completezza che la citata Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376-01 ha chiarito che non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (nell’occasione le Sezioni unite hanno osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis e 210 cod. proc. pen., si applica solo all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi 3 e 6 dell’art. 197-bis cod. proc. pen.
