Remissione tacita della querela: il principio del favor querelae impone di ritenerla integrata solo in presenza dei requisiti formali e in assenza di elementi incompatibili con l’abbandono della volontà punitiva (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16491/2026, 23 aprile/7 maggio 2026, ha affermato che, ai fini della configurabilità della remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non è sufficiente la mera ricorrenza dei requisiti formali costituiti dall’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza nella quale era stata citata come testimone e dal fatto che la citazione contenesse l’avviso previsto dall’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen., occorrendo altresì che il giudice verifichi l’assenza di elementi processuali incompatibili con l’abbandono della volontà punitiva.

Le condizioni e i presupposti, per la configurazione della remissione tacita di querela sono stati enucleati e illustrati da ultimo da Sez. 5, sentenza n. 25177 del 05/06/2025, non massimata, la quale ha osservato quanto segue: “le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore, Rv. 267239 – 01), hanno affermato che “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di Pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

L’art. 152, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. stabilisce che “la remissione (di querela) extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone”.

Disposizione, quest’ultima, che va letta in combinato disposto con l’art. 142, comma 3, lett. d-bis), comma 3, disp. att. cod. proc. pen., il quale stabilisce che l’atto di citazione del testimone contiene “l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita”.

La giurisprudenza delle sezioni semplici della Suprema Corte, pronunciandosi in tema di remissione tacita di querela, come disciplinata in seguito alle modificazioni apportate all’art. 152 cod. pen. dal d.lgs. 150 del 2022, si è espressa affermando che “anche a seguito dell’introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà” (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321 – 01); donde, ha ritenuto che, nell’accertamento dell’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, occorra tener conto di specifici suoi comportamenti denotanti una volontà di segno opposto (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Rv. 280484 – 01).

Alla luce di quanto fin qui esposto si evince che, al fine di poter ritenere configurata l’ipotesi di remissione tacita di querela, così come prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., è necessario – anzitutto – che l’assenza della persona offesa si sia verificata all’udienza nella quale essa era stata citata a comparire come testimone, che tale citazione a comparire come testimone contenesse l’avviso di cui all’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen. (ossia l’avviso che «che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela») e che l’assenza sia stata ingiustificata.

La presenza di tali requisiti positivi di carattere formale non è tuttavia sufficiente a legittimare il giudice a ritenere configurata la remissione tacita di querela, essendo altresì tenuto a verificare che non siano presenti, a livello processuale, elementi incompatibili con l’intenzione di dismettere la volontà punitiva, in quanto univocamente denotanti il persistere di tale volontà, come potrebbe essere, a titolo esemplificativo, l’avvenuta costituzione di parte civile e la correlata, costante, presenza del difensore nel processo.

Va dunque affermato che «ai fini della configurabilità della remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non è sufficiente la mera ricorrenza dei requisiti formali costituiti dall’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza nella quale era stata citata come testimone e dal fatto che la citazione contenesse l’avviso previsto dall’art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), cod. proc. pen., occorrendo altresì che il giudice verifichi l’assenza di elementi processuali incompatibili con l’abbandono della volontà punitiva».

Tanto in coerenza con il principio del favor querelae, in forza del quale, in presenza di elementi ambigui o contraddittori, deve preferirsi l’interpretazione che esclude l’effetto estintivo.

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